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  Nel primo paragrafo della relazione introduttiva alla legge, tra le fonti normative non viene citato l’articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana.

  Nel secondo paragrafo della stessa relazione, tra le finalità perseguita dalla Regione è indicata l’autonomia mentre manca del tutto la vita indipendente”.

  Al settimo paragrafo della prima pagina della relazione, si riconosce sì la centralità della persona, ma attraverso il progetto di vita concepito in modo da non lasciare spazio all’autodeterminazione della persona. Quindi, il paragrafo è assolutamente contraddittorio.

  Nel terzo paragrafo della seconda pagina della relazione, oltre a ribadire la centralità del progetto – cosa ben diversa in realtà dalla centralità della persona – si garantisce la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell’ambiente in cui vive”.Si richiama l’attenzione sull’inciso ove possibile, che sta a significare di fatto che non si garantisce affatto la permanenza nella propria abitazione della persona disabile anziana.

  Nello stesso paragrafo, a proposito della vita indipendente, si recita: si rinvia alle norme programmatiche regionali per l'adozione degli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n.112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).” Si richiama l’attenzione che il rinvio è alle norme che comprendono la legge sul dopo di noi. Cioè, la vita indipendente è subordinata alla legge sul dopo di noi, così che le fondazioni si approprieranno dei fondi sulla vita indipendente e ai singoli disabili non resterà nulla.

  Nel preambolo della legge, al punto 9 del Considerato che, si continua a confondere la vita indipendente – che significa vita autodeterminata della persona disabile – con il durante e dopo di noi e con l’indipendenza dalla famiglia”. Si ribadisce l’estrema dannosità di tale confusione per le persone disabili.

  All’articolo 9 la legge stabilisce che la centralità della persona disabile viene attuata attraverso il progetto di vita”. Gli altri cittadini non hanno bisogno di elaborare il progetto di vita per esercitare le loro libertà. Quindi questo articolo sancisce una discriminazione.

  Al comma 4 dello stesso articolo 9, alla lettera d) si opera il massimo della confusione: la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell’autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità”.Cioè, si continua a confondere l’autodeterminazione con le soluzioni domiciliari e di microcomunità. Si ribadisce che ciò significa che le fondazioni si approprieranno di tutti i fondi per la vita indipendente a scapito di noi disabili.

  Alla lettera f) dello stesso comma 4 articolo 9, si ripete che la permanenza nella propria abitazione del disabile ormai anziano si realizza ove possibile. Si ribadisce che ciò significa non garantire affatto tale permanenza.

  L’articolo 10 sulla vita indipendente resta senza il comma aggiuntivo da noi proposto. Quindi, non vi è alcuna certezza del finanziamento dell’assistenza personale. Inoltre, la realizzazione della massima vita indipendente possibilein realtà non si capisce cosa voglia dire. Infine, resta la dicitura specifici interventi ivi compresi eventuali contributi finalizzati all'assistenza indiretta”.Si ribadisce che quest’ultimo punto è cosa ben diversa dal garantire il diritto al finanziamento per l’assistenza personale.

 

  Per mancanza di tempo, l’analisi si ferma qui.

  Si ritiene che quanto esposto sin qui sia più che sufficiente a giudicare inaccettabile la legge appena approvata.

 

  per Associazione Vita Indipendente ONLUS

                     Luca Pampaloni