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  Il testo sottostante si riferisce al documento inviato dalla Regione Toscana in data 10 dicembre 2015. Successivamente, in seguito alla nostra visita in Regione di cui si parla in altro articolo, in data 16 dicembre 2015, l’assessore Saccardi ha inviato una nuova bozza di modifica all’atto d’indirizzo. In sostanza, tale nuova bozza accoglie solo che non ci sia il limite di età di 65 anni. Quindi, pur con questa precisazione si ritiene opportuno pubblicare integralmente il documento.
 
  Riteniamo di dover respingere la “proposta di modifica Atto di indirizzo” che la Regione ha fatto pervenire in data 10 dicembre 2015.
  Tale proposta non tiene in alcun conto le richieste emerse nella protesta del 27 ottobre u.s., ribadite nell’incontro con l’assessore Saccardi del 12 novembre u.s. e riepilogate nella lettera inviata all’assessore tramite e-mail e PEC in data 20 novembre 2015.
  L’assistenza personale per la vita indipendente serve a ciascun disabile che ne necessita per esercitare i diritti e le libertà inviolabili sanciti dalla Costituzione.  L’esercizio e il godimento di tali diritti non può essere compresso con atti amministrativi.
  Ciò risulta ignorato in innumerevoli punti della bozza qui in esame.
  Innanzitutto, ribadiamo la necessità di un aumento consistente del fondo destinato al contributo per la vita indipendente. Ribadiamo inoltre la necessità che sia garantita la continuità dei progetti in essere.
  La Regione introduce il termine assoluto dei 75 anni alla fruizione del contributo vita indipendente, mentre Costituzione e leggi non pongono limiti di età all’esercizio di diritti e libertà inviolabili.    Inoltre, è esplicitata molto chiaramente l’indicazione alle UVM di dirottare gli utenti ultrasessantacinquenni del contributo vita indipendente verso altre risposte assistenziali, nonostante l’articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana preveda espressamente la vita indipendente per disabili e anziani.    Infine, ma non per importanza, il documento qui in esame non menziona la possibilità per i disabili ultrasessantacinquenni di accedere al contributo vita indipendente dopo aver compiuto tale età.    E ciò, nonostante che, nell’incontro già citato del 12 novembre u.s., l’assessore Saccardisia stata molto chiara nell’accogliere questo punto.
  Al paragrafo “Documentazione necessaria”, la Regione richiede il modello ISEE.  In proposito, rileviamo che il comma 6 dell’articolo 108 della legge regionale 66 del 2011 – legge finanziaria per il 2012 – stabilisce che “rimangono esentati dalla valutazione ISEE le persone facenti parte dei progetti di vita indipendente”.  Quindi, la richiesta del modello ISEE è palesemente illegittima.
  La Regione introduce la verifica da parte delle UVM ogni tre anni della permanenza di condizioni e requisiti per ciascun utente.    Ciò significa tornare a rendere ancor più precaria la vita di ogni utente ed anche una profonda ignoranza da parte della Regione della realtà della disabilità, perché le condizioni di disabilità degli utenti non migliorano nel corso degli anni.
  L’accoglimento delle domande per accedere al contributo vita indipendente resta subordinato alle risorse disponibili, cioè l’esatto contrario di “garantire il diritto”.
  L’introduzione tra le spese rendicontabili di ausili tecnici ed altre cose che nulla hanno a che fare con l’assistenza personale per la vita indipendente stravolge la natura del contributo e viola l’articolo 39 lettera l ter della legge 104 / 1992 – come modificato dalla legge 192 del 1998 – che prevede di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta”.  Inoltre, tale inclusione di ausili tecnici ed altre cose tra le spese rendicontabili avviene senza aumentare di un euro né il budget complessivo né quello individuale di ciascun utente, quindi penalizzando l’assistenza personale per la vita indipendente.  Tutto ciò ha tutta l’aria della riproposizione di soluzioni falsamente “sperimentali” in realtà riconducibili alla sfera del “dopo di noi” e del “co-housing”, cioè alla negazione dell’autodeterminazione dei singoli disabili.
  Per i motivi più volte esposti, si ribadisce la richiesta che la rendicontazione possa avvenire anche tramite autodichiarazione per grandi voci senza obbligo di conservare i giustificativi di spesa.
  Ribadiamo la nostra richiesta di eliminare immediatamente il divieto di assumere il coniuge.  Infatti, tale divieto non esiste quando il coniuge-datore di lavoro è disabile grave, come alla url http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6368l’Inps prevede espressamente in ottemperanza al co. 3 dell’art. 1 del DPR 1403 del 1971, visibile alla url http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-31;1403~art1-com3.  Oltre al fatto che, ai sensi del co. 2 dello stesso art. 1, non si tratta comunque di lavoro domestico per tutta l’assistenza personale svolta al di fuori dell’abitazione del disabile.
 
 
Associazione Vita IndipendenteONLUS
 
AssociazioneToscana Paraplegici ONLUS
 
Habilia ONLUS
 
AssociazioneParaplegici Aretini ONLUS
 
Associazione Vita IndipendenteBassa Val di Cecina ONLUS
 
Centro Studi e Documentazione sull'Handicap  -   Pistoia
 
AssociazioneParaplegici Siena ONLUS