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  Pur recependo alcune richieste fondamentali, la delibera 1329 del 29 dicembre 2015 contiene molti punti inaccettabili.

  La delibera in questione reintroduce la precarizzazione estrema della vita dei disabili, in aperto contrasto con quanto stabilito dal PSSIR 2012 2015.   Addirittura, abbiamo notizia che la Asl 7 sta richiedendo a tutti gli utenti di fare una nuova domanda per continuare a usufruire del contributo vita indipendente.  Ciò è inammissibile e illegale, perché contrasta con quanto stabilito dal PSSIR 2012 2015 e dal co. 6 art. 108 della legge regionale 66/2011.   Ribadiamo che i progetti in essere devono subire modifiche solo su richiesta dell’interessato, salvo giustificato motivo non contabile.  La “rivalutazione” dev’essere in senso favorevole ai singoli utenti.

  La delibera stanzia la stessa cifra annua di € 9.000.000,00.  Tale cifra è radicalmente insufficiente già per coprire le reali necessità di assistenza personale dei disabili che vogliono fare vita indipendente; a maggior ragione lo è considerando che molti altri disabili attendono di poter presentare domanda per accedere al contributo vita indipendente.     Alcune zone stanno già tagliando i finanziamenti ai progetti con la sola motivazione dell’insufficienza di risorse e di far entrare nuovi utenti.  E non si comprende la ragione per cui altre zone si sono viste decurtate notevoli risorse.     Ciò conferma oltre ogni ragionevole dubbio la fondatezza dei timori sullo scatenamento di una “guerra tra poveri” a causa della scelta da parte della Regione Toscana di bloccare la cifra annua totale.   Richiediamo un sostanziale aumento del budget complessivo annuale.

  Al capitolo “Destinatari”, l’inserimento del paragrafo specifico sugli ultrasessantacinquenni indica l’invito alle UVM ad essere molto “selettive” nei confronti di tale categoria di utenti.   Tale paragrafo va soppresso.   Chiediamo con molta forza il reintegro del contributo vita indipendente alle persone ultrasessantacinquenni che sono state escluse negli ultimi mesi.   L’assessore si era già più volte impegnata in tal senso.    Inoltre,come più volte espresso e come l’assessore si era impegnata ad accogliere, chiediamo sia prevista la possibilità di accedere al contributo vita indipendente anche per gli ultrasessantacinquenni che abbiano ottenuto la certificazione di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 104 / 1992 prima del compimento di tale età.    Infine, si mantiene il limite minimo di 18 anni età per accedere al contributo vita indipendente.  Ciò impedisce ai disabili giovani di poter gradualmente sperimentare l’autodeterminazione prima del raggiungimento della maggiore età, bloccandone di fatto la crescita.

  Al capitolo “Contributo mensile”, le cifre restano identiche rispetto a tre anni fa.   Ciò non tiene conto delle reali necessità di assistenza personale di alcuni disabili, che sono molto superiori a ciò che si può pagare con € 1.800,00 mensili.   Va assolutamente prevista la possibilità di erogare una somma superiore ad € 1.800,00 mensili ai disabili con maggiori necessità di assistenza personale.

  Per i motivi più volte esposti, ribadiamo la richiesta che la rendicontazione possa avvenire anche tramite autodichiarazione per grandi voci senza alcuni obbligo di conservare i giustificativi di spesa, o – molto in subordine – sia fissata una franchigia di almeno € 1.000,00 mensili in cifra assoluta.   Come già vi abbiamo detto a voce, va ribadito che la parte autodichiarabile e la franchigia espresse in percentuale vanno a svantaggio di chi riceve i contributi più bassi, cioè proprio di chi, di regola, ha le maggiori difficoltà di rendicontazione.    Viceversa la franchigia espressa in cifra assoluta, come da noi proposto, favorisce chi riceve i contributi più bassi ed è più in difficoltà.    I precetti di uguaglianza (alla base sia della Costituzione italiana che della Convenzione dell’Onu sui disabili) impongono di agevolare maggiormente chi è in difficoltà più consistenti.      Perciò, riteniamo un dovere giuridico esprimere la franchigia in cifra assoluta e per l’importo da noi indicato, per tenere realmente conto delle vere difficoltà di chi riceve i contributi più bassi.    Insomma, non potete pretendere “la botte piena e la moglie ubriaca” a spese dei disabili gravi.

  A proposito di rendicontazione, chiediamo con molta forza che siano restituite le somme ingiustamente decurtate a vari disabili.  L’assessore si era già più volte impegnata in tal senso.

  Inoltre, non possiamo accettare che, rispetto alle precedenti linee guide, sia stato aggiunto che dal finanziamento per la vita indipendente si possano detrarre anche le spese per gli ausili e per la domotica.  Il fatto è che, essendo immutata la somma complessiva destinata alla vita indipendente, tale novità ora introdotta di fatto significa ridurre l’ammontare delle risorse destinate all’assistenza personale.  E questo è inaccettabile.    Prima di tutto perché l’assistenza personale per la vita indipendente è spaventosamente insufficiente, per cui ridurla ulteriormente significa creare maggiori difficoltà a chi ne incontra già moltissime.    E poi non possiamo accettarlo neppure sotto il profilo della legittimità giuridica per diversi motivi.    Fra questi il fatto che la lett. l-ter) del co. 2 dell’art. 39 della legge 104/92 centra, correttamente, la vita indipendente proprio sull’assistenza personale. Questo punto è talmente evidente nella disposizione appena menzionata da far ritenere che si intenda perfino togliere gli ausili e la domotica dagli specifici finanziamenti per la vita indipendente.

  In più punti della delibera si subordina l’erogazione del contributo alla stipulazione di un regolare contratto di lavoro.  Questo è contraddittorio con altre parti della delibera in cui si prevede la possibilità di avvalersi di altre forme di lavoro (voucher, cooperative, ecc.).  Ma soprattutto anche questo punto viola il supremo principio di uguaglianza perché non tiene conto delle difficoltà vere della vita reale di chi è costretto ad affrontare una disabilità grave con finanziamenti di importo ridicolo.

  Al contrario di quanto contenuto nel nuovo secondo paragrafo del capitolo “Finalità ed obiettivi”, ribadiamo che il contributo vita indipendente attiene alla concreta e sostanziale attuazione dei diritti costituzionali e delle libertà inviolabili e non può essere in alcun modo definito come “misure di sostegno al reddito”.    Perciò, poiché – nonostante il co. 6 dell’art. 108 della legge regionale 66/2011 preveda espressamente il contrario – varie Zone continuano a chiedere l’ISEE a chi vuol fare vita indipendente, chiediamo con forza la cancellazione delle parole “di sostegno al reddito”.   In proposito, si sottolinea che questi finanziamenti sono estranei al reddito perché non sono un compenso per l’attività svolta, bensì un indennizzo o risarcimento.  Sarebbe come dire che, quando si subisce un incidente, il risarcimento erogato è un sostegno al reddito, mentre è pacifico che queste somme sono estranee al reddito. Tanto che il TAR del Lazio ha dichiarato illegittima quella parte del DPCM sull’ISEE che stabiliva di includere anche le prestazioni assistenziali nei calcolo dell’ISEE.   Perciò, si chiede sia ribadito esplicitamente che “non si richiede l’ISEE”.

  Il capitolo “Tipologia di interventi” ripropone una visione molto rozza e parziale dell’autodetermi-nazione e delle azioni per le quali può essere necessario ricorrere all’aiuto di assistenti personali.    Ribadiamo che “vita indipendente” significa garantire in concreto ad ogni disabile il godimento ed esercizio delle libertà inviolabili che la Costituzione riconosce e garantisce a tutti i cittadini.  Quindi, sia perché questa inviolabilità è tanto maggiore quanto più si entra nei dettagli e sia per elementari esigenze di privacy, la formulazione di domanda e progetto non può e non deve scendere nei dettagli della vita delle persone, ma solo dare conto a grandi linee delle necessità di assistenza personale.

  Al capitolo “Documentazione necessaria”, il punto 1) del primo paragrafo richiede che la certificazione di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 104 / 1992 sia “accompagnata da un'adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria”.    In proposito, si sottolinea che già la legge 104 / 1992 – con l’introduzione dell’assistente sociale nella commissione per la valutazione dell’handicap – e poi, ancor più esplicitamente, la Convenzione ONU sui disabili – laddove accoglie in due punti il “modello sociale della disabilità” – hanno superato il modello sanitario della disabilità.    Ciò è stato ratificato con una legge della Repubblica Italiana.    Perciò, la disabilità non è un fatto sanitario, ma sociale. Pertanto, quanto stabilito nella delibera sui documenti sanitarisignifica riproporre la sanitarizzazione della disabilità e far tornare indietro la Toscana di decenni.   Chiediamo la cancellazione delle parole “accompagnata da un'adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria”.

  Al capitolo “Presentazione dei progetti”, l’accoglimento delle domande è subordinato alle risorse disponibili.   Ciò è l’esatto contrario di “garantire il diritto”.  Chiediamo pertanto che l’accoglimento della domanda sia subordinato solo alla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente.

  Al capitolo “Revoca del progetto e del finanziamento”, l’elenco si arricchisce di un nuovo punto, degno di Azzeccagarbugli: “mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dal presente atto di indirizzo”.   Ciò aumenta ulteriormente il già esorbitante potere discrezionale delle UVM.    Chiediamo la cancellazione del punto appena menzionato:“mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dal presente atto di indirizzo”.

 

 

Associazione Vita IndipendenteONLUS

 

AssociazioneToscana Paraplegici ONLUS

 

Habilia ONLUS

 

Associazione Vita IndipendenteBassa Val di Cecina ONLUS

 

AssociazioneParaplegici Aretini ONLUS

 

Centro Studi e Documentazione sull'Handicap  -   Pistoia

 

AssociazioneParaplegici Siena ONLUS