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  Visti:

-  gli articoli 2, 3, 36 primo comma, 38, 117 primo e terzo comma, 118 della Costituzione;

-  gli articoli 3 e 19 della “Convenzione dell’Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità” (ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18);

-  l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

-  l’art. 15 della Carta Sociale Europea;

-  da parte dell'Unione Europea la COM(2021) 101 final Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030";

-  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), articoli 3, 4 e 39, comma 2, lettera l-ter;

-  il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

-  la legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);

-  l’articolo 4, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Toscana;

-  la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

-  la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

 

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale PROMULGA la seguente legge:

 

Art. 1  (Definizioni)

  1.  Per vita indipendente e autodeterminata di chi ha un qualsiasi handicap in situazione di gravità, dovuto a qualsivoglia tipo o combinazione di menomazioni e/o incapacità fisiche, psichiche, mentali, sensoriali,s’intende la realizzazione di quelle condizioni economiche, sociali e civili atte a far sì che nella vita quotidiana anche queste persone, nella misura in cui intendono o possono avvalersene, dispongano direttamente di opportunità di scelta, controllo e autodeterminazionedella propria vita e di quella della propria famiglia e dei propri conviventi pari a quelle delle persone normodotate.

  2.  Per assistenza personale si intende l’attività di uno o più lavoratrici o lavoratori, sia dentro che al di fuori dell'abitazione e del Comune di residenza del soggetto, finalizzata alla piena valorizzazione della sua dignità e della sua libertà di autodeterminazione in tutte le attività della vita quotidiana e al pieno sviluppo della personalità del medesimo.

  3.  Per soggetto si intende la persona fisica che ha diritto all'assistenza personale.  Quando necessario per i minorenni, il soggetto viene coadiuvato da chi esercita la patria potestà.  Quando strettamente necessario per i maggiorenni, il soggetto viene coadiuvato dal giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno o dal tutore quando esistenti.

  4.  Per Commissione si intende la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  5.  Per assistente sociale si intende la figura professionale pubblica istituzionalmente responsabile di prestare assistenza sociale al soggetto per conto del Comune di residenza del medesimo.

  6.  Per necessità del soggetto si intendono le differenti condizioni di disabilità del medesimo, anche coesistenti fra loro, correlate con le forme ed i modi attraverso cui egli intende esercitare le proprie libertà inviolabili e sviluppare pienamente la propria personalità.

  7.  Per ore medie giornaliere di assistenza personale si intende la somma delle ore di assistenza concretamente necessarie al singolo soggetto nell'intero anno solare, divisa per il numero dei giorni per i quali viene erogato l’assegno, in modo che le ore medie giornaliere di assistenza personale riconosciute sia un efficace indice per salvaguardare le necessità reali del soggetto.

 

Art. 2  (Assegno regionale per l’assistenza personale per la vita indipendente)

  1.  In attuazione delle eguali opportunità concrete per l'esercizio dei diritti di libertà, del pieno sviluppo della personalità e della salvaguardia dell’autonomia degli individui e in ottemperanza al divieto di discriminazione, è istituito l'assegno regionale per l'assistenza personale per la vita indipendente.

  2.  Il monte ore mensile di assistenza personale indiretta riconosciuto al soggetto è costituito dalla moltiplicazione per 30,44 della somma delle:

a)  ore medie minime di assistenza personale per ogni giorno dell’anno solare individuate in base alla classe assegnata dalla Commissione;

b)  eventuale maggiorazione individualizzata di ore medie per ogni giorno dell’anno solare decisa dall'assistente sociale su richiesta del soggetto interessato.

  3.  Il beneficiario ha diritto all'assegno dal momento della sua attribuzione.

  4.  L’importo mensile di tale assegno è dato dal monte ore di cui al comma 2 del presente articolo moltiplicato per la somma oraria di euro 20, quale media comprensiva delle seguenti spese quando dovute o necessarie:

a)  spese di reclutamento e formazione personalizzata degli assistenti personali;

b)  garanzia per il lavoratore o la lavoratrice di una retribuzione effettiva e di un trattamento complessivo non inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente per quel tipo di attività, eventuale superminimo, fruizione o indennità di pasto e quant’altro dovuto per quel tipo di attività e dal contratto individuale;

c)   maggiorazioni per orari festivi e/o notturni, flessibilità di orario, prestazioni assistenziali impreviste o lontane dal Comune di residenza del soggetto;

d)  quota ferie, quota tredicesima mensilità, quota tfr, quota fondo malattia;

e)  oneri previdenziali e assistenziali, Iva e imposte;

f)    mantenimento degli assistenti personali durante l’espletamento della prestazione (viaggi, pasti, alloggio) eventualmente necessarie durante l'effettuazione del servizio fuori dalla residenza del soggetto, materiale di consumo per assistenza personale;

g)  spese di amministrazione per la gestione dell’assistenza personale.

  5.  L'assegno viene erogato fino a revoca o fino a variazione di classe oppure fino alla morte dell'avente diritto, si aggiunge ad altri assegni, pensioni, indennità e erogazioni previsti o consentiti dalla normativa e, nel mese di gennaio di ciascun anno, il suo importo è adeguato con decreto del Presidente della Giunta Regionale in misura non inferiore all'incremento percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

  6.  L'assegno spetta al solo titolo della minorazione, non costituisce reddito e non rientra nella situazione economica del soggetto.

  7.  La Regione garantisce la continuità dell’erogazione dell’assegno anche nel caso di modifica della residenza del soggetto beneficiario, all’interno dello stesso Comune o in altro Comune della Regione.

  8.  L'erogazione dell'assegno rimane inalterata se l'avente diritto va a vivere in altre regioni d’Italia o all'estero per un periodo fino a 6 mesi prolungabili per gravi motivi sanitari.

  9.  L’erogazione dell’assegno non è sospesa in caso di ricovero del soggetto in ospedale.

10.  Resta fermo il compito dei Comuni di intervenire direttamente per tutte le necessità assistenziali non coperte da questo assegno.

 

Art. 3  (Soggetti e domande)

  1.  L’assegno spetta alle persone di tuttele età legalmente soggiornanti nel territorio della Regione, che hannouna o più minorazioni fisiche, psichiche, mentali o sensoriali, anche combinate fra loro, e hannoottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3 e che necessitano di almeno quattroore medie di assistenza personale per ogni giorno dell’anno solare.

  2.  La Regione riconosce che, per consentire ad ognuno di sviluppare pienamente la propria personalità, è di fondamentale importanza fornire ai bambini disabili tutta la maggior assistenza personale individualizzata necessaria per metterli in condizione, in ogni momento della loro infanzia, di sviluppare la propria autodeterminazione nella misura adeguata ad ogni età seguendo le indicazioni dei genitori che, nel far crescere i loro figli disabili, non devono essere gravati da fatiche sproporzionate rispetto a quelle richieste dai minorenni normodotati.

  3.  Le domande relative all’attribuzione dell’assegno o alla rinuncia al medesimo, nonché alla variazione di classe, vengono presentate all’assistente sociale, che è responsabile dell'intero procedimento a tutti gli effetti di legge.  Le suddette domande vengono redatte secondo l'Allegato I, quando relative all’assegnazione di una classe o alla variazione di essa oppure alla rinuncia all’assegno, e secondo l'Allegato II, quando relative ad una ulteriore quantità individualizzata di assistenza personale autogestita.

  4.  La Regione Toscana riconosce che, per consentire ai soggetti di cui al co. 3 dell’art. 1 della presente legge di esercitare veramente i propri diritti fondamentali in condizioni di eguaglianza con le altre persone, è essenziale ridurre al minimo indispensabile gli adempimenti burocratici a cui detti soggetti devono adempiere.

 

Art. 4  (Commissione)

  1.  La valutazione dei requisiti ai fini dell'attribuzione al soggetto della classe di assistenza personale autogestita, il passaggio fra le varie classi per variazione delle necessità o per parziale utilizzo dell'assegno e la revoca dell'assegno per mancato utilizzo o per mancanza di necessità del medesimo, sono decisi dalla Commissione basandosi esclusivamente sulle necessitàdi assistenza personale del soggetto.

  2.  Fra i requisiti essenziali per essere componente di tale Commissione è necessaria un'adeguata formazione sulla vita indipendente a cura di organizzazioni composte soltanto da persone con handicap in situazione di gravità con provata esperienza in tema di utilizzo dell'assistenza personale per la vita indipendente.

  3.  È compito della Giunta Regionale prendere tutte le necessarie iniziative affinché i giudici tutelari e gli amministratori di sostegno abbiano un'adeguata formazione sulla vita indipendente a cura delle organizzazioni di cui al comma precedente.

  4.  Prima di qualsiasi decisione di rispettiva competenza, sia la Commissione che l’assistente sociale devono in ogni caso ascoltare direttamente il soggetto, se necessario al domicilio del medesimo.

  5.  Davanti alla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, la persona con disabilità può farsi accompagnare – con facoltà di parola – da due persone di propria libera scelta.

  6.  La Commissione assume la decisione e ne dà comunicazione al soggetto e all’assistente sociale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.  Trascorso tale termine vale il silenzio-assenso.

  7.  Il mancato accoglimento, anche parziale, della domanda da parte della Commissione o dell’assistente sociale deve essere motivato per scritto, in maniera distinta per ogni rifiuto e con linguaggio semplice e chiaro, e comunicato al soggetto entro i termini stabiliti.

  8.  Quando possono avere conseguenze sulla esistenza o l’importo dell’assegno tutte le comunicazioni tra il soggetto interessato e l’assistente sociale avvengono, a scelta del soggetto, tramite PEC o posta raccomandata o raccomandata a mano.

  9.  Prima, durante e dopo ogni incontro con la Commissione, il soggetto può farsi aiutare da un Ente del Terzo Settore, che si occupa esclusivamente e in totale libertà di vita indipendente, i cui soci e i cui dirigenti sono soltanto e interamente persone in situazione di handicap grave.

 

Art. 5  (Assistente sociale)

  1.  Una volta assegnata la classe dalla Commissione, basandosi sulla richiesta presentata dal soggetto, l'assistente sociale stabilisce il monte ore medio giornaliero individualizzato di assistenza personale eventualmente da erogare al medesimo nella forma indiretta in aggiunta alle ore previste dalla classe assegnata e senza raggiungere quanto stabilito per la classe immediatamente successiva.

  2.  In ogni momento il soggetto interessato può fare richiesta motivata di modifica della decisione di cui al comma precedente.  L'assistente sociale assume e comunica le decisioni di cui al comma precedente e di cui alla frase precedente entro quindici giorni dalla richiesta.  La mancata ricezione della comunicazione entro tale termine si configura come silenzio-assenso.

  3.  Quando ne sussistono i motivi, la decisione di cui al comma 1 del presente articolo può essere modificata dall’assistente sociale, previa motivazione scritta al soggetto interessato che ha trenta giorni per replicare.

  4.  In caso di necessità, l'assistente sociale invia alla Commissione una relazione adeguatamente motivata in cui propone l'assegnazione di una diversa classe oppure la revoca dell'assegno.  Tale relazione è inviata contemporaneamente al soggetto interessato, il quale ha 30 giorni per trasmettere proprie controdeduzioni alla Commissione.  Questa assume e comunica la decisione entro i successivi trenta giorni non senza aver prima ascoltato il soggetto interessato.

 

Art. 6  (Classi)

  1.  Le classi di assistenza personale autogestita sono così articolate e assegnate secondo i seguenti criteri:

-  classe A per una media di 4 ore al giorno di assistenza personale: necessità di aiuto per uscire di casa, per fare la spesa e altre commissioni, per frequentare luoghi non pienamente usufruibili in autonomia dal soggetto;

-  classe B per una media di 8 ore al giorno di assistenza personale: rientrare nella classe A più necessità di aiuto per la gestione della casa e/o per cucinare;

-  classe C per una media di 12 ore al giorno di assistenza personale: rientrare nella classe B più necessità di aiuto per la cura della persona, necessità di aiuto durante l’orario lavoro e/o di studio, necessità di aiuto per la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport;

-  classe D per una media di 16 ore al giorno di assistenza personale: necessità di cui alla classe C più necessità di assistenza personale per l’utilizzo dei servizi igienici e/o per alimentarsi;

-  classe E per 24 ore al giorno di assistenza personale: necessità di cui alla classe D più necessità di assistenza personale ripetuta durante la notte.

  2.  Sono inoltre istituite le classi D super ed E super, che includono una maggiorazione per una media di 3 ore al giorno di assistenza personale, per le situazioni in cui è necessaria la presenza di due assistenti personali contemporaneamente per lo svolgimento di alcune attività di assistenza all’avente diritto tali da non poter essere effettuate da una sola persona.

  3.  Per rientrare nella Classe A è sufficiente che il soggetto si trovi in almeno due delle situazioni ivi previste.  Per rientrare nella Classe C è sufficiente che, oltre a rientrare nella Classe B, il soggetto si trovi in almeno due delle ulteriori situazioni previste per la Classe C.  Per rientrare nelle Classi B, D ed E è necessario trovarsi in tutte le situazioni espressamente previste per ciascuna di esse.

  4.  Nell’assegnazione della classe, nonché delle ore intermedie fra una classe e l’altra, vengono tenute nella dovuta considerazione le specifiche necessità presenti quando:

a) la donna disabile è incinta;

b) la donna disabile è madre di uno o più bambini fino a 3 anni di età;

c) in famiglia ci sono uno o più bambini fino a 6 anni di età;

d) in famiglia ci sono uno o più figli minorenni.

  5.  Nei casi di cui al comma precedente sono ridotti alla metà i termini entro cui la Commissione o l’assistente sociale devono assumere e comunicare le proprie decisioni.  Nei casi di cui alla lett. b) del comma precedente possono essere necessarie più di 24 ore al giorno di assistenza personale da intendersi come necessità in contemporanea di 2 assistenti personali, uno per la madre e uno per il figlio.

  6.  Le ore di assistenza personale vengono prestate in maniera continuativa o discontinua eccetto che per la classe E, e articolate secondo le libere e insindacabili scelte del soggetto indicate nel contratto stipulato con il medesimo.

 

Art. 7  (Assistenti personali)

  1.  Il soggetto si avvale di assistenti personali di sua libera scelta attraverso le forme contrattuali, fra quelle consentite dall'ordinamento, che il soggetto ritiene più idonee a garantirgli in concreto la piena autodeterminazione per quanto riguarda l'assistenza personale.

  2.  È facoltà insindacabile del soggetto scegliere, istruire e gestire direttamente e liberamente, nonché licenziare senza spiegazioni i/le propri/e assistenti personali.

  3.  L'assistenza personale riguarda tutte le necessità di vita dell'avente diritto, compresi i giorni festivi, le vacanze, la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport, la frequenza della scuola di ogni ordine e grado, dell’università e di altri corsi, l'attività lavorativa, l'integrazione sociale e la piena partecipazione a tutte le attività della vita, ivi compresa la sua dimensione affettiva e relazionale.

  4.  Le/gli assistenti personali sono tenute/i ad affrontare le necessità del soggetto, rispettando le sue indicazioni, anche circa i luoghi, i modi, i tempi e gli orari di espletamento delle prestazioni.  Fatte salve le situazioni di forza maggiore, le/gli assistenti personali sono tenute/i ad effettuare soltanto le prestazioni concordate con il soggetto.

  5.  Gli/le assistenti personali lavorano alle dipendenze o per conto del soggetto, in conformità e nel rispetto delle norme vigenti.  È facoltà del soggetto avvalersi di assistenti personali dipendenti da terzi, fermi restando i princìpi e le condizioni di cui ai commi precedenti.

 

Art. 8  (Privacy)

  1.  Tutto quello di cui vengono a conoscenza le/gli assistenti personali durante la propria attività lavorativa costituisce dato sensibile.

  2.  L’inosservanza del comma precedente consente il licenziamento per giusta causa.

 

Art. 9  (Ricorsi)

  1.  Avverso le decisioni, sia della Commissione che dell’assistente sociale, oltre ai ricorsi giurisdizionali, sono ammessi ricorsi in opposizione e ricorsi gerarchici, rispettivamente al Presidente della Giunta regionale della Toscana e al Sindaco del Comune di residenza.

  2.  L’instaurarsi del contenzioso non fa venir meno l’obbligo di erogazione di quanto previsto dalla classe e dalla personalizzazione eventualmente assegnate.

  3.  L'accoglimento dei ricorsi di cui al presente articolo ha effetto retroattivo dal mese di cui al comma 1 dell'articolo 10.

 

Art. 10  (Erogazione dell'assegno)

  1.  L’erogazione dell’assegno è delegata al Comune di residenza del destinatario, che provvede entro trenta giorni dalla decisione della Commissione con effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

  2.  La Regione provvede, con apposita sezione della legge di bilancio, al trasferimento delle risorse necessarie ai Comuni.

  3.  L'assegno è articolato in dodici mensilità annue di eguale importo da erogarsi in via anticipata il primo giorno lavorativo di ogni mese e viene accreditato in conto corrente bancario o postale come richiesto dal soggetto.

  4.  Il 10% dell’importo annuo dell’assegno attribuito alla singola persona con disabilità, con almeno € 4.800 annui, può non essere rendicontato.

  5.  Entro la fine di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno la persona con disabilità rendiconta tutte le spese, di cui al comma 3 dell’art. 2, concretamente sostenute nel trimestre precedente.  Se le spese complessivamente sostenute in un trimestre sono inferiori alla metà dell’importo complessivo dell’assegno per l’intero trimestre e il soggetto non dà adeguata motivazione scritta di tali minori spese, il Comune chiede spiegazioni scritte al soggetto, senza che ciò comporti alcuna sospensione automatica dell’assegno; a tale richiesta, il soggetto è tenuto a rispondere entro 15 giorni.  Di fronte all’insufficienza o assenza delle spiegazioni, il Comune chiede una revisione della situazione alla Commissione di cui all’articolo 4, senza che ciò comporti alcuna sospensione automatica dell’assegno, previa audizione dell’interessato se disponibile all'audizione.  È fatto salvo il diritto di rivalsa per tutte le somme erogate e non rendicontate in maniera ingiustificata.

  6.  Entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, alla rendicontazione di tutte le spese, di cui al comma 3 dell’articolo 2, concretamente sostenute nel trimestre precedente, la persona con disabilità aggiunge la quota di tfr accantonata quando dovuta agli assistenti personali per l’anno precedente.

  7.  Le spese devono risultare da idonea documentazione, che, per quanto riguarda quanto dovuto al singolo assistente personale, può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.

  8.  Se la somma relativa all’anno precedente, da rendicontare ai sensi del comma 4 del presente articolo, risulta maggiore del totale di cui ai due commi precedenti, entro il mese di marzo di ciascun anno il Comune comunica al soggetto la necessità di scegliere fra una delle seguenti possibilità:

a)  restituzione entro 15 giorni della somma non dovuta;

b)  comunicazione al Comune entro 15 giorni di detrarre la somma non dovuta in parti uguali dall’importo dell’assegno per i successivi mesi dell’anno corrente;

c)   comunicazione al Comune entro 15 giorni di una richiesta adeguatamente motivata di poter utilizzare nell’anno corrente l’importo non dovuto per l’anno precedente.

  9.  In ogni caso, dal comma precedente non può scaturire alcuna riduzione automatica dell’importo dell’assegno stabilmente attribuito dalla Commissione per gli anni futuri.

 

Art. 11  (Accessibilità)

  1.  Per tutte le comunicazioni previste dalla presente legge il soggetto può ricorrere ai più moderni mezzi informatici, che ne agevolino o ne rendano possibile l'effettuazione, purché idonei allo scopo.

  2.  Le comunicazioni previste dalla presente legge nei confronti del soggetto sono nulle se effettuate in maniera inaccessibile per il medesimo.

 

 

 

 

  La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

 

Data a [città, addì [gg mese aaaa]

[presidente giunta regionale]

 

 

 

 

 

Allegato I - FAC-SIMILE DOMANDA

 

 

Alla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………… ……

il ………………………………………………………………………………………  …

residente in ………………………………………………………………………………

Via/Piazza ……………………………………………………………………………… .

essendo stato/a riconosciuto/a dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap dell’Azienda Sanitaria Locale n... di ……………. in data ………………. persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche, della legge n. 127/97 e successive modifiche, del D.P.R. n. 403/98:

 

di essere cittadino italiano

 

OPPURE

 

di essere residente in Italia dal ………………………

 

di non poter svolgere autonomamente le seguenti attività della mia vita quotidiana:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

per i seguenti motivi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

di non poter svolgere tali attività mediante sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

di voler gestire in maniera autodeterminata la mia assistenza personale al fine di poter fare vita indipendente.

 

OPPURE

 

di non avere più necessità di almeno 4 ore al giorno di assistenza personale per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OPPURE

 

di voler passare

 

totalmente

 

parzialmente

 

dall’assistenza personale nella forma indiretta per la vita indipendente e autodeterminata all’assistenza personale nella forma diretta gestita direttamente dagli enti preposti per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

CHIEDO

 

di essere ammesso alla classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap in situazione di gravità

 

OPPURE

essendo già titolare della classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave e avendo avuto le seguenti variazioni nelle mie necessità:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

di passare alla classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave

 

OPPURE

la revoca dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave

 

 

(Luogo e data) ……………..

(Firma)

 

 

 

Annotazione estremi del Documento d’Identità ……………………………………

 Firma apposta dal DICHIARANTE in presenza di ………………………………..

OPPURE

 Presentata copia del Documento d’Identità ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Allegato II - FAC-SIMILE DOMANDA

 

 

All’assistente sociale dei servizi sociali territoriali

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………… ……

il ………………………………………………………………………………………  …

residente in ………………………………………………………………………………

Via/Piazza ……………………………………………………………………………… .

essendo stato/a riconosciuto/a dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap dell’Azienda Sanitaria Locale n... di ……………. in data ………………. persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

essendo già titolare della classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave

 

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche, della legge n. 127/97 e successive modifiche, del D.P.R. n. 403/98:

 

di avere necessità di ulteriore assistenza personale individualizzata per la vita indipendente per i seguenti motivi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

OPPURE, rispetto alla precedente assegnazione di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

che le mie necessita di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente sono

 

aumentate

 

diminuite

 

per i seguenti motivi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CHIEDO

 

ad integrazione di quanto previsto dalla classe ….. di assistenza personale che mi è stata assegnata

 

 ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

OPPURE, essendo già titolare di ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

l’aumento di ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

la diminuzione di ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

(Luogo e data) ……………..

(Firma)

 

Annotazione estremi del Documento d’Identità ……………………………………

 Firma apposta dal DICHIARANTE in presenza di ………………………………..

OPPURE

 Presentata copia del Documento d’Identità ………………………………………..