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Proposta di legge regionale

Assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente e autodeterminata di persone con handicap grave

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale PROMULGA la seguente legge:

 

Art. 1  (Definizioni)

  1.  Pervitaindipendenteeautodeterminatadichihaunqualsiasihandicapgraves’intendela realizzazione di quelle condizioni economiche, sociali e civili atte a far sì che nella vita quotidiana anche queste persone, nella misura in cui intendono o possono avvalersene, disponganodirettamentediopportunitàdisceltacontrolloeautodeterminazionepariaquelle delle persone non disabili.  A tal fine, e soltanto nella misura strettamente indispensabile, il soggetto si avvale della collaborazione dell’amministratore di sostegno o del rappresentante legale qualora esistenti.

  2.  Per assistenza personale si intende l’attività di uno o più lavoratori, sia dentro che al di fuori dell'abitazione e del comune di residenza del soggetto, finalizzata alla valorizzazione di ogni capacità naturale e al pieno sviluppo della personalità del medesimo.

  3.  Per soggetto si intende la persona fisica che ha diritto all'assistenza personale.

  4.  Per Commissione si intende la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 integrata da un componente indicato dall’Agenzia per la vita indipendente di cui all’articolo 12 della presente legge.

  5.  Per assistente sociale si intende la figura professionale pubblica istituzionalmente responsabile di prestare assistenza sociale al soggetto.

  6.  Per necessità del soggetto si intendono le differenti condizioni di disabilità dell'avente diritto, anche coesistenti fra loro, correlate con le forme ed i modi attraverso cui egli intende esercitare le proprie libertà inviolabili e sviluppare pienamente la propria personalità.

  7.  Per ore medie giornaliere di assistenza personale si intende la somma delle ore di assistenza prestate alla fine dell’anno solare, divise per il numero dei giorni coperti, in modo che il rispetto delle ore di assistenza personale riconosciute sia contemperato con le necessità del soggetto.

 

 

Art. 2  (Assegno regionale)

  1.  In attuazione delle eguali opportunità concrete per l'esercizio dei diritti di libertà, del pieno sviluppo della personalità e della salvaguardia dell’autonomia degli individui stabiliti dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 39, comma 2, lettera l-ter) (lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162), e della lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana e in ottemperanza al divieto di discriminazione tutelato dalla legge 1 marzo 2006, n. 67, è istituito l'assegno regionale per l'assistenza personale per la vita indipendente.

  2.  Il monte ore mensile di assistenza personale indiretta riconosciuto al soggetto è costituito dalla moltiplicazione per 30,44 della somma delle:

a)    ore medie minime di assistenza personale per ogni giorno dell’anno solare individuate in base alla classe assegnata dalla Commissione;

b)    eventuale maggiorazione individualizzata di ore medie per ogni giorno dell’anno solare decisa dall'assistente sociale.

  3.  Dal momento dell’attribuzione l'assegno costituisce un diritto soggettivo perfetto e il suo importo mensile è dato dal monte ore di cui al comma precedente moltiplicato la somma oraria di euro 18, quale media comprensiva di ogni spesa, maggiorazione, onere e imposta, incluse tutte le spese di mantenimento dell'assistente personale (viaggi, pasti, alloggio) eventualmente necessarie durante l'effettuazione del servizio fuori dalla residenza dell'avente diritto nonché le spese di amministrazione per la gestione dell’assistenza personale.

  4.  L'assegno viene erogato fino a revoca o fino a variazione di classe oppure fino alla morte dell'avente diritto, si aggiunge ad altri assegni, pensioni, indennità e erogazioni previsti o consentiti dalla normativa e, nel mese di gennaio di ciascun anno, il suo importo è adeguato con decreto del Presidente della Giunta Regionale in base all'incremento percentuale della retribuzione lorda dei dipendenti degli enti locali addetti all'assistenza dei disabili.

  5.  L'assegno spetta al solo titolo della minorazione e non costituisce reddito.

  6.  L'erogazione dell'assegno rimane inalterata se l'avente diritto va, temporaneamente o permanentemente, a vivere all'estero, ad eccezione che in presenza di erogazioni o servizi analoghi nel luogo di destinazione.

  7.  Resta intatto il compito dei comuni di intervenire direttamente per tutte le necessità assistenziali non coperte da questo assegno.

  8.  Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'assegno ottenuto per avvalersi esclusivamente delle prestazioni fornite da altri enti dandone comunicazione all'assistente sociale.

 

Art. 3  (Soggetti)

  1.  L’assegno spetta alle persone di tutte le età residenti nel territorio della Regione, che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3 e che necessitano di almeno due ore medie di assistenza personale per ogni giorno dell’anno solare.

  2.  Le domande relative all’assegno vengono presentate all’assistente sociale, che è responsabile dell'intero procedimento a tutti gli effetti di legge, e vengono redatte secondo l'Allegato I, quando relative all’assegnazione di una classe o alla variazione di essa oppure alla rinuncia all’assegno, e secondo l'Allegato II, quando relative ad una ulteriore quantità individualizzata di assistenza personale autogestita.

  3.  Prima di qualsiasi decisione di rispettiva competenza, sia la Commissione che l’assistente sociale devono in ogni caso ascoltare direttamente il soggetto, se necessario al domicilio del medesimo.  Il soggetto può farsi assistere da persona di propria fiducia.

  4.  Il mancato accoglimento, anche parziale, della domanda da parte della Commissione o dell’assistente sociale deve essere motivato per scritto, in maniera distinta per ogni rifiuto e con linguaggio semplice e chiaro, e comunicato al soggetto entro i termini stabiliti.

 

Art. 4  (Commissione)

  1.  La valutazione dei requisiti ai fini dell'attribuzione al soggetto della classe di assistenza personale autogestita, il passaggio fra le varie classi per variazione delle necessità o per parziale utilizzo dell'assegno e la revoca dell'assegno per mancato utilizzo o per mancanza di necessità del medesimo sono decisi dalla Commissione tenendo conto delle necessità del soggetto.

  2.  I componenti di tali Commissioni, su responsabilità della Giunta Regionale, vengono adeguatamente formati sulla vita indipendente dando particolare ascolto alle esigenze espresse da organizzazioni composte soltanto da soggetti con handicap in situazione di gravità con provata esperienza in tema di utilizzo dell'assistenza personale per la vita indipendente.

  3.  La Commissione assume la decisione e ne da comunicazione al soggetto e all’assistente sociale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine vale il silenzio-assenso.

 

Art. 5  (Assistente sociale)

  1.  Una volta assegnata la classe dalla Commissione, basandosi sulla richiesta presentata dal soggetto, l'assistente sociale stabilisce il monte ore medio giornaliero individualizzato di assistenza personale eventualmente da erogare al medesimo nella forma indiretta in aggiunta alle ore previste dalla classe assegnata e senza raggiungere quanto stabilito per la classe immediatamente successiva.  Quando ne sussistono i motivi questa decisione viene modificata su iniziativa del soggetto o dell’assistente sociale entro i termini stabiliti.

  2.  L'assistente sociale assume e comunica la decisione di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla richiesta.  La mancata ricezione della comunicazione entro tale termine si configura come silenzio-assenso.

  3.  In caso di necessità l'assistente sociale invia alla Commissione una relazione adeguatamente motivata, in cui propone l'assegnazione di una diversa classe oppure la revoca dell'assegno.  Tale relazione è inviata contemporaneamente al soggetto interessato, il quale ha 30 giorni per trasmettere proprie controdeduzioni alla Commissione.  Questa assume e comunica la decisione entro i successivi trenta giorni non senza aver prima ascoltato il soggetto interessato.

 

Art. 6  (Classi)

  1.  Le classi di assistenza personale autogestita sono così articolate e assegnate secondo i seguenti criteri:

a)    classe A: necessità di aiuto per uscire di casa e andare nei luoghi più difficili e/o necessità di aiuto per accedere all'informazione e alla cultura per una media di 2 ore al giorno di assistenza personale;

b)    classe B: necessità di cui alla classe A più necessità di aiuto per alcune esigenze inerenti la gestione della casa per una media di 4 ore al giorno di assistenza personale;

c)    classe C: necessità di cui alla classe B più necessità di aiuto per tutta la gestione della casa, per l'igiene personale e per cucinare per una media di 10 ore al giorno di assistenza personale;

d)    classe D: necessità di cui alla classe C più impossibilità di stare da solo/a durante il giorno per una media di 16 ore al giorno di assistenza personale;

e)    classe E: necessità di cui alla classe D più necessità di più interventi durante la notte per una media di 24 ore al giorno di assistenza personale.

  2.  Sono inoltre istituite le classi D super e E super, che includono una maggiorazione per una media di 3 ore al giorno di assistenza personale, per le situazioni in cui è necessaria la presenza di due assistenti personali contemporaneamente per lo svolgimento di alcune attività di assistenza all’avente diritto talmente faticose da non poter essere effettuate da una sola persona.

 

Art. 7  (Assistenti personali)

  1.  Il soggetto si avvale di assistenti personali di sua libera scelta.

  2.  Sono facoltà insindacabili del soggetto:

a)    istruire direttamente i/le propri/e assistenti personali;

b)    attingere da eventuali elenchi di assistenti personali che abbiano seguito attività di formazione o di aggiornamento in tema di vita indipendente.

  3.  L'assistenza personale riguarda tutte le necessità di vita dell'avente diritto, compresi i giorni festivi, le vacanze, il tempo libero, l'attività lavorativa, l'integrazione sociale e la piena partecipazione a tutte le attività.

  4.  Le / gli assistenti personali sono tenute/i ad affrontare le necessità del soggetto, rispettando le sue indicazioni, anche circa i luoghi, i modi, i tempi e gli orari di espletamento dell’operatività.  Fatte salve le situazioni di forza maggiore, le/gli assistenti personali sono tenute/i ad effettuare soltanto le prestazioni concordate preventivamente con il soggetto.

  5.  Gli / le assistenti personali lavorano alle dipendenze o per conto del soggetto, in conformità e nel rispetto delle norme vigenti.  È facoltà del soggetto avvalersi di assistenti personali dipendenti da terzi, fermi restando i principi e le condizioni, di cui ai commi precedenti.

 

 

Art. 8  (Privacy)

  1.  Le / gli assistenti personali sono tenute/i ad una stretta riservatezza su tutto ciò che vengono a conoscere della vita privata del soggetto e possono comunicarlo ad altri soltanto previa autorizzazione espressa del/la medesimo/a.

  2.  Negli "altri", di cui al comma precedente, sono inclusi i servizi sociali, i familiari e il partner del soggetto.  Dagli "altri" sono esclusi i genitori del minore, il tutore, l'amministratore di sostegno e il giudice esclusivamente per i fatti eventualmente di rispettiva competenza.

 

Art. 9  (Ricorsi)

  1.  Avverso le decisioni, sia della Commissione che dell’assistente sociale, oltre ai ricorsi giurisdizionali, sono ammessi ricorsi in opposizione e ricorsi gerarchici, rispettivamente al Presidente della Giunta regionale della Toscana e ai Sindaci competenti.

  2.  L’instaurarsi del contenzioso non fa venir meno l’obbligo di erogazione di quanto previsto dalla classe e dalla personalizzazione eventualmente assegnate.

  3.  L'accoglimento dei ricorsi di cui al presente articolo ha effetto retroattivo dal mese di cui al comma 1 dell'articolo 10.

 

Art. 10  (Erogazione dell'assegno)

  1.  L'assegno viene erogato entro sessanta giorni dalla decisione della Commissione con effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

  2.  L'assegno è articolato in dodici mensilità annue di eguale importo da erogarsi in via anticipata il primo giorno lavorativo di ogni mese e viene accreditato in conto corrente bancario o postale, se richiesto dal soggetto.

  3.  La somma eventualmente non spesa al termine dell'anno solare per l’assistenza personale, e non impegnata per l’assistenza personale nell’anno seguente attraverso una comunicazione scritta del soggetto all'assistente sociale, viene restituita dal soggetto entro il mese di febbraio dell'anno successivo senza che ciò comporti la revisione del monte ore complessivo di assistenza personale assegnata.

  4.  Entro il mese di febbraio il soggetto recapita all'assistente sociale un’autocertificazione, relativa all’anno precedente, in cui dichiara che la spesa è stata conforme alle finalità per cui l’assegno è stato erogato ed è tenuto a conservare, per i tempi di legge, prova documentale degli 8/10 della spesa sostenuta.

 

Art. 11  (Accessibilità)

  1.  Per tutte le comunicazioni previste dalla presente legge il soggetto può ricorrere ai più moderni mezzi informatici, che ne agevolino o ne rendano possibile l'effettuazione, purché idonei allo scopo.

  2.  Le comunicazioni previste dalla presente legge nei confronti del soggetto sono nulle se effettuate in maniera inaccessibile per il medesimo.

 

Art. 12  (Agenzia per la vita indipendente)

  1.  Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendano possibile la vita indipendente, la Regione finanzia con euro 100.000 all'anno un'"Agenzia per la vita indipendente" che si occupa di tutto il territorio regionale.

  2.  Tale Agenzia è gestita da un'Associazione ONLUS della quale possono far parte come soci soltanto persone con handicap in situazione di gravità e che ha come scopo statutario la vita indipendente.

  3.  Principali compiti dell'Agenzia sono:

a)    attività di consulenza alla pari fra persone disabili, che fanno o intendono fare vita indipendente;

b)    organizzazione di corsi facoltativi finalizzati ad agevolare persone disabili, che fanno o intendono fare vita indipendente;

c)    consulenze e corsi facoltativi per disabili minorenni e per i loro familiari;

d)    ricerca di persone disponibili a lavorare come assistenti personali e tenuta del relativo elenco;

e)    effettuazione di specifica attività formativa o di aggiornamento in tema di vita indipendente per chi lavora o intende lavorare come assistente personale;

f)     tenuta di un registro di chi ha frequentato tale formazione o aggiornamento positivamente ed è disponibile a lavorare come assistente personale.

  4.  Nel mese di gennaio di ciascun anno il finanziamento, di cui al comma 1, è adeguato con decreto del Presidente della Giunta Regionale in base all'incremento percentuale degli indici dei prezzi al consumo.

 

Art. 13  (Finanziamento)

  1.  La presente legge è finanziata con il capitolo ……. del bilancio della Regione.

 

 

  La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

 

Data a [città, addì [gg mese aaaa]

[presidente giunta regionale]

 

 

 

Allegato I - FAC-SIMILE DOMANDA

 

 

Alla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………… ……

il ………………………………………………………………………………………  …

residente in ………………………………………………………………………………

Via/Piazza ……………………………………………………………………………… .

essendo stato/a riconosciuto/a dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap dell’Azienda Sanitaria Locale n... di ……………. in data ………………. persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche, della legge n. 127/97 e successive modifiche, del D.P.R. n. 403/98:

 

1 ) di essere residente in un comune della Regione Toscana dal ………………………

 

2.1) di non poter svolgere autonomamente le seguenti attività della mia vita quotidiana:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

per i seguenti motivi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.2) di non poter svolgere tali attività mediante sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.3) di voler gestire in maniera autodeterminata la mia assistenza personale al fine di poter fare vita indipendente.

 

3) di non avere più necessità di almeno 2 ore al giorno di assistenza personale per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4) di voler passare

 

totalmente

 

parzialmente

 

dall’assistenza personale nella forma indiretta per la vita indipendente e autodeterminata all’assistenza personale nella forma diretta gestita direttamente dagli enti preposti per i seguenti motivi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

CHIEDO

 

di essere ammesso alla classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave

 

OPPURE essendo gia titolare della classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave e avendo avuto le seguenti variazioni nelle mie necessità:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

di passare alla classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave

 

 

la revoca dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave

 

 

(Luogo e data) ……………..

(Firma)

 

 

 

Annotazione estremi del Documento d’Identità ……………………………………

 Firma apposta dal DICHIARANTE in presenza di ………………………………..

OPPURE

 Presentata copia del Documento d’Identità ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Allegato II - FAC-SIMILE DOMANDA

 

 

All’assistente sociale dei servizi sociali territoriali

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………… ……

il ………………………………………………………………………………………  …

residente in ………………………………………………………………………………

Via/Piazza ……………………………………………………………………………… .

essendo stato/a riconosciuto/a dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap dell’Azienda Sanitaria Locale n... di ……………. in data ………………. persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

essendo gia titolare della classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap grave

 

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche, della legge n. 127/97 e successive modifiche, del D.P.R. n. 403/98:

 

di avere necessità di ulteriore assistenza personale individualizzata per la vita indipendente per i seguenti motivi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

OPPURE, rispetto alla precedente assegnazione di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

che le mie necessita di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente sono

 

aumentate

 

diminuite

 

per i seguenti motivi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CHIEDO

 

ad integrazione di quanto previsto dalla classe ….. di assistenza personale che mi è stata assegnata

 

 ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

OPPURE, essendo gia titolare di ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

     l’aumento / diminuzione di ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente

 

 

(Luogo e data) ……………..

(Firma)

 

 

 

Annotazione estremi del Documento d’Identità ……………………………………

 Firma apposta dal DICHIARANTE in presenza di ………………………………..

OPPURE

 Presentata copia del Documento d’Identità ………………………………………..