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Firenze, 21/10/2009

Al Sindaco di Firenze e p. c. alla stampa

OGGETTO: pedonalizzazione area duomo e disabili

Egregio Signor Sindaco

in relazione alle notizie che circolano sull’ipotesi di pedonalizzazione dell’area del duomo, dobbiamo rilevare la disattenzione che sembra esserci verso le esigenze fondamentali delle persone disabili.
In primo luogo, nella pubblicità che circola, si decanta la zona pedonalizzata come essere a misura di varie categorie di pedoni, ma si tace per quanto riguarda i disabili.
In secondo luogo, ci viene detto che l’area sarà interdetta anche ai veicoli elettrici. Dobbiamo supporre che questo non varrà per le carrozzine elettriche dei disabili, che sono dei veri e propri ausili tecnici assolutamente indispensabili per queste persone, e che ci saranno perciò gli spazi sufficienti per consentire l’accesso a questi veicoli. Se così non fosse, oltre ad essere una farsa tragi-comica, vi sarebbe violazione anche di numerose norme della legislazione vigente.
In terzo luogo, sembra di capire che non verrà consentito l’accesso alle autovetture al servizio delle persone disabili. Il fatto è che, per le persone veramente disabili, con a bordo il disabile stesso, l’autovettura è un ausilio vero e proprio per la vita quotidiana. Tanto è vero che, ad esempio, la legislazione vigente prevede in materia l’IVA ridotta e la detraibilità fiscale (appunto come per tutti gli ausili tecnici per disabili) nonché la rimozione forzata dei veicoli non autorizzati parcheggiati abusivamente nei posti auto per i disabili. Insomma e purtroppo, per molte persone disabili l’automobile è un ausilio essenziale della vita, e senza l’automobile queste persone vedrebbero la loro vita notevolmente menomata. In altre parole, le persone cosiddette normodotate potranno benissimo andare a piedi in tutti i luoghi situati all’interno dell’area pedonalizzata. Viceversa per molti disabili questo non sarà assolutamente possibile. E codesta amministrazione è obbligata a tener conto di questo elemento.

 È poi vero che nel codice della strada la definizione di area pedonale è stata cambiata consentendo all’amministrazione comunale di stabilire ulteriori restrizioni rispetto a quelle indicate dal codice stesso. Tuttavia i margini interpretativi consentiti da questa modifica al codice della strada vanno letti alla luce della legge n. 67 del 2006 (sul divieto di discriminare i disabili) per almeno due motivi:

  • questa legge è successiva alla modifica al codice della strada appena menzionata;
  • questa legge n. 67 è una norma speciale che prevale su quella di carattere generale.

Dobbiamo allora farLe presente che, se non venisse consentito l’accesso alle autovetture al servizio delle persone disabili, vi sarebbe una chiara violazione del comma 3 dell’art. 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67 (oltre che degli art. 2 e 3 della Costituzione), il quale vieta tutto ciò che, pur essendo apparentemente neutro, in realtà mette “una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”. Vi sarebbe violazione di questa disposizione di legge perché, se non venisse consentito loro di accedere all’area pedonalizzata con la propria auto, per molte persone disabili sarebbe assolutamente impossibile raggiungere i luoghi, compreso il duomo, le abitazioni, i negozi ecc., situati all’interno dell’area pedonalizzata.
Vogliamo perciò confidare che codesta amministrazione terrà ben presente questo e numerosi altri precetti normativi a tutela delle persone disabili. Confidiamo insomma che vorrà evitare di costringerci a far valere i nostri diritti fondamentali attraverso iniziative di protesta e/o chiedendo un intervento urgente della magistratura.
Associazione Vita Indipendente
Associazione Toscana Paraplegici