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a cura di Raffaello Belli

 

Pubblicato con il contributo finanziario dell’Unione Europea e della Regione Toscana

Questa pubblicazione avviene nell’ambito del progetto "Modello per la costituzione di un'Agenzia per la vita indipendente".

Un particolare ringraziamento per le preziose osservazioni va al dott. Beniamino Deidda, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Prato.

Tutti i diritti sono riservati compresa la riproduzione con mezzi elettronici. E' consentito l'utilizzo di estratti, ma solo citando la fonte. Il fac-simle di domanda è utilizzabile liberamente solo nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Versione aggiornata al 2005.

I bisogni

Chi può fare la domanda

Questo vademecum vale soltanto per le persone in situazioni di handicap “grave” residenti nel territorio della Regione Toscana. Nel senso che:

a)   la legislazione vigente prevede l’assistenza personale soltanto per chi viene riconosciuto in situazione di “handicap grave” dall’apposita commissione. Questo non vieta che le regioni e/o gli enti locali possano prevedere, con fondi propri, assistenza personale anche per le persone con disabilità non riconosciute in “situazione di gravità”. Tuttavia non risulta che ciò sia previsto espressamente dalla legislazione della Regione Toscana. E qui si fa riferimento a tale legislazione.

b)   Questo vademecum è utilizzabile pienamente soltanto dalle persone residenti nel territorio della Regione Toscana perché si fa espresso riferimento alla legislazione di questa Regione.

 

A chi va presentata la domanda

La domanda va inoltrata al Comune oppure all’Azienda Sanitaria Locale.

Alcuni comuni hanno delegato l’assistenza sociale all’Azienda Sanitaria Locale; viceversa altri comuni gestiscono direttamente questa materia.  Perciò è necessario chiedere ai servizi sociali più vicini alla residenza di ognuno se il proprio Comune ha delegato l’assistenza alla ASL oppure no.

Se il Comune ha delegato l’assistenza sociale all’Azienda Sanitaria Locale, allora la domanda va presentata alla ASL.  Altrimenti va presentata al Comune.

 

Come va presentata la domanda

La domanda va presentata per scritto.  La domanda può essere spedita per posta, però in tal caso va fatta una raccomandata con avviso di ricevimento.

La domanda può essere anche consegnata manualmente all’ufficio competente. In tal caso è necessario farsi fare la ricevuta del fatto che è stata presentata la domanda. Nella ricevuta deve risultare la data in cui è stata presentata la domanda.

 In futuro dovrebbe essere possibile inviare la domanda anche per via telematica, ma per il momento la cosa non è stata ancora attuata.

 

La prova dell’handicap “grave”

Considerati i disposti del comma 1 dell’art. 1 Legge 28 febbraio  1986, n. 45, del comma 2 dell’art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 39 della Legge 23.dicembre 1998, n. 448, nel caso specifico di questa richiesta per provare il fatto che si è stati riconosciuti persona con handicap in situazione di gravità è sufficiente scrivere all’inizio della domanda che si è ottenuto questo riconoscimento, indicando, se possibile, anche la data e il luogo dove ciò è avvenuto.

 

La firma della domanda

Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 Legge n. 45 del 1986 cit., la domanda per chiedere l’assistenza personale può essere firmata semplicemente, a casa propria, senza nessun’altra formalità.

Onde evitare di dover produrre della documentazione in allegato alla domanda, può essere conveniente presentare la domanda per l’assistenza personale sotto forma di autocertificazione. A tal fine è sufficiente utilizzare le formule contenute nel fac-simile di domanda presente in questo vademecum e allegare alla domanda stessa una fotocopia di un documento di identità.

Per chi non può firmare la domanda per impossibilità fisica, il modo più semplice può essere andare di persona ai servizi sociali, far vedere il proprio documento di identità e, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, chiedere che sia il funzionario stesso a porre la firma per nostro conto. Se ci sono notevoli difficoltà ad andare ai servizi sociali, si può chiedere che sia un funzionario di tale ufficio a venire a casa nostra.

 

La motivazione

E’ molto importante motivare nel modo più ampio possibile ogni punto della domanda di assistenza personale.

Innanzitutto più ampia è la motivazione e maggiori sono le probabilità di convincere l’ente preposto ad erogare tutto quanto richiesto.

Inoltre, (ai sensi del l combinato disposto della Legge n. 241 del 1990 cit., della Legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, e dalle ultime parole della lett. g) del comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72) in caso di risposta negativa alle richieste, l’ente locale è obbligato a mettere per scritto in maniera adeguata le ragioni del rifiuto. Quindi tanto più ampie sono le motivazioni della richiesta quanto più probabile è che l’ente non riesca a motivare adeguatamente il rifiuto. Con la conseguenza che è poi più probabile riuscire a vincere il ricorso gerarchico e/o davanti al giudice.

 

Le attività quotidiane per le quali si richiede l’assistenza personale

Nell’apprestarsi a fare la domanda per l’assistenza personale è indispensabile avere ben chiaro in mente quali sono le attività della vita quotidiana che non possono essere svolte autonomamente. Si tratta di un compito che, per molte persone con disabilità, può essere assai più complesso di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Infatti non basta pensare alle difficoltà che vengono incontrate nelle attività quotidiane; viceversa è necessario fare riferimento anche a tutte quelle attività della vita, che potrebbero essere fatte se ci fosse un’adeguata assistenza personale e alle quali non viene neanche pensato per via della mancanza di servizi.

Per esempio, se ci sono grosse difficoltà a trovare un’adeguata assistenza personale per coricarsi la sera, per cui viene fatta una domanda in tal senso all’ente locale, non si può limitarsi a questo, non si può dire: “Non ho nessun aiuto per coricarmi, figuriamoci se posso pensare ad altro”. No, questo ragionamento non può essere fatto. Innanzitutto perché in tal modo è molto concreto il rischio di perdere moltissime cose importanti della vita. Inoltre, così facendo, è concreto il rischio di abituare l’ente locale all’idea che in realtà le esigenze delle persone con disabilità sono poco superiori a quelle dei vegetali.

Per evitare questi pericoli, e rimanendo sempre nell’esempio dell’assistenza personale serale, è essenziale pensare se si potrebbe essere interessati a vedere qualche spettacolo, incontrare amici ecc.; e quindi chiedere l’assistenza personale non solo per coricarsi, ma anche per le altre attività, che magari non sono mai state fatte, ma possono interessare veramente.

Per chi ha delle disabilità acquisite dopo l’adolescenza può essere relativamente facile pensare a queste attività, se non altro perché può essere sufficiente ricordare ciò che veniva fatto “prima”. Viceversa il compito può essere assai più arduo quando si hanno disabilità dalla nascita, e magari si ha una conoscenza solo astratta di una serie di possibili attività della vita.

In questi casi, prima di fare la domanda per l’assistenza personale, è molto importante mettere in discussione il proprio modo di vivere insieme a persone con le quali ci si trova a proprio agio. Una buona occasione per capire queste cose può essere quella di parlarne con altre persone con disabilità, che hanno acquisito un’esperienza sufficiente per poter essere “consiglieri alla pari”.

 

E’ necessario descrivere in dettaglio quali attività della vita quotidiana non si possono svolgere. Fra le attività quotidiane ci possono essere alzarsi la mattina, coricarsi la sera, lavarsi parzialmente o totalmente, andare alla toilet, cucinare, piccolissime medicazioni, mangiare (necessità di essere imboccati, di farsi tagliare il cibo, di farsi versare le bevande nel bicchiere, di essere aiutati a bere, ecc.), leggere, scrivere, pulire la casa, fare acquisti, guidare l’automobile, utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, andare a spettacoli pubblici e a trovare amici, viaggiare per motivi di studio, lavoro, piacere, andare in vacanza, ecc.

 

Dover descrivere i motivi per cui non si possono svolgere determinate attività è una scocciatura. Per cui, quando tali motivi sono ben conosciuti ai “servizi sociali”, anziché stare a descriverli, si può scrivere “per i motivi ben conosciuti a codesti uffici”, oppure “per i motivi che inevitabilmente discendono dalla diagnosi o dal tipo di handicap accertato” ecc. Tuttavia è comunque necessario descrivere tali motivi nel caso in cui si suppone che potrebbe essere necessario fare qualsiasi ricorso contro le decisioni prese dai “servizi sociali”. Per cui, in pratica:

a)   se i “servizi sociali” conoscono bene l’utente e si pensa che la richiesta venga accolta, allora si può scrivere “per i motivi ben conosciuti a codesti uffici” oppure “per i motivi che inevitabilmente discendono dalla diagnosi o dal tipo di handicap accertato”;

b)   se invece l’utente non è ben conosciuto dai “servizi sociali”, oppure pensa che le richieste verranno accolte solo in minima parte, o per niente, per cui vorrà fare ricorso, allora è bene descrivere in dettaglio, come esposto sopra, i motivi per cui non si possono svolgere le attività.

 

Quando si dice “non posso svolgere autonomamente le seguenti attività” si intende l’impossibilità assoluta a poter svolgere autonomamente tali attività: ad esempio impossibilità assoluta a vestirsi, mangiare ecc.

Ma si può intendere anche l’impossibilità relativa ovvero eccessiva difficoltà a svolgere tali attività. Ad esempio, può darsi che l’esistenza di talune distonie di per sé non pregiudichi (da un punto di vista meramente motorio) la possibilità di cucinare. Tuttavia, se le distonie sono tali da rendere concreto e attuale il pericolo di ustionarsi, allora è legittimo richiedere l’assistenza personale per tale attività. Parimenti, sempre ad esempio, se è possibile vestirsi autonomamente la mattina, ma sono necessarie tre ore, il singolo è liberissimo di svolgere autonomamente tale attività. Ma, se questo dovesse provocare una stanchezza tale da pregiudicare in maniera significativa lo svolgimento delle attività successive, allora è legittimo richiedere l’assistenza personale.

 

E’ necessario descrivere in dettaglio i motivi per cui non si possono svolgere autonomamente tali attività. Fra questi motivi ci possono essere paralisi ad uno o più arti, distonie, difficoltà nella vista e/o nell’udito, lesioni di vario tipo, ecc.

In particolare, se le difficoltà sono tali da pregiudicare molte attività, allora può essere sufficiente una descrizione generale delle impossibilità: ad esempio con molte tetraplegie può essere palesemente impossibile pulire la casa, per cui, in tal caso, può bastare scrivere “tetraplegia”.

Viceversa, se le difficoltà riguardano solo alcune attività, allora è necessario descrivere in dettaglio gli ostacoli allo svolgimento del singolo compito. Ad esempio con talune distonie non ci può essere alcuna difficoltà a spostare una bottiglia piena di acqua, ma può essere impossibile versare anche una piccola parte di tale liquido esattamente dentro un bicchiere. Ebbene quando la difficoltà a fare da solo non è generalizzata, bensì riguarda soltanto specifiche difficoltà, allora è necessario descrivere in dettaglio i motivi per cui è necessaria l’assistenza personale per quella determinata attività. Nel caso dell’esempio appena fatto potrebbe essere scritto che “non è possibile svolgere le attività ……. senza assistenza personale per via delle distonie derivanti da ……...

Gli ausili tecnici non risolvono tutte le difficoltà

E’ necessario descrivere in dettaglio, seppur per sommi capi, i motivi per cui non si possono svolgere tali attività mediante il ricorso ad ausili tecnici o protesi.

Ad esempio, se si è dichiarato di non poter cucinare per via di forti distonie, si può sostenere che nessun ausilio tecnico può essere risolutivo perché, ad esempio, con la presenza di distonie il cibo potrebbe cadere in terra oppure addosso all’utente, con il rischio di ustioni in caso di cibi caldi. E il rischio di ustioni potrebbe esserci anche per quei cibi che possono essere cotti in recipienti a chiusura ermetica.

Un ulteriore esempio può essere dato dal fatto di riuscire sì a farsi la doccia autonomamente (magari con un “piatto doccia” senza scalino e/o con appositi maniglioni e/o sedile), ma se c’è comunque un concreto pericolo di cadere durante i vari movimenti, è evidente che deve esserci in ogni caso un assistente personale. Un altro esempio ancora può essere dato da chi, nonostante ogni possibile modifica all’impugnatura, non riesce comunque a prendere e/o sollevare i recipienti necessari per cucinare.

L’indipendenza dai familiari

Spesso, quando si richiede l’assistenza personale, ci viene detto, più o meno esplicitamente, di farsi aiutare dai familiari. Tuttavia spesso questo non è possibile. In tali casi è necessario spiegare bene perché non è possibile farsi aiutare dai familiari e vanno fatte valere le proprie ragioni. E’ molto importante spiegarsi bene su questo aspetto. Infatti è essenziale che chi ha delle disabilità possa vivere pienamente la propria vita. Ed è altrettanto importante che ciò non pregiudichi il diritto dei familiari a vivere la loro vita.

In altre parole è certamente impossibile farsi aiutare dai familiari quando questi non ce la fanno fisicamente. Tuttavia la legislazione vigente stabilisce che i familiari hanno diritto di fare la loro vita, senza che ciò venga pregiudicato dalla presenza di una persona con disabilità in famiglia (artt. 2 e 3 della Costituzione, comma 2 dell’art. 16 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, comma 2 e lett. e) comma 3 dell’art. 22 della Legge regionale della Toscana n. 72 cit.); inoltre la legislazione vigente prevede che le persone con disabilità, che lo vogliono, possano vivere in maniera indipendente (lett. l-ter) del comma 2 dell'art. 39 della Legge n. 104 del 1992 cit., così come modificato dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della Legge 21 maggio 1998, n. 162, e comma 4 dell'art. 46 e comma 3 dell'art. 55 della Legge regionale n. 72 cit.). Di conseguenza, se si è maggiorenni, di regola è impossibile farsi aiutare dai familiari nei casi in cui questi hanno altre cose da fare o comunque intendono vivere la loro vita; parimenti è impossibile farsi aiutare dai familiari quando la persona con disabilità intende vivere in maniera indipendente o comunque con libertà dai familiari. In tal senso sono chiari e forti i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, per cui è importante farsi valere.

Nel fac-simile di domanda, in un apposito riquadro, sono previste varie ipotesi in cui non si può far conto sull’aiuto dei familiari. Nella domanda effettiva si scriverà (senza alcun riquadro) solo quella ipotesi più confacente alle proprie necessità.

 

L’essenzialità delle scelte dell’utente

Per poter parlare di rispetto delle libertà e della dignità dell’individuo, da un punto di vista sia giuridico che umano, non è affatto sufficiente vivere nel proprio domicilio anziché in istituto, ma è necessario far sì che le condizioni di esistenza nella propria abitazione siano concretamente analoghe a quelle di cui gode in casa propria ciascun cittadino normodotato e “indipendente”. Ad esempio cambierebbe poco, rispetto alla segregazione in istituto, se, pur rimanendo nella propria abitazione, si fosse costretti a svolgere le proprie attività (alzarsi dal letto, coricarsi, mangiare, incontrare amici, ecc.) soltanto negli orari in cui l’ente locale decidesse di inviare la necessaria assistenza. Parimenti vi sarebbe assai poco di diverso dall’istituto se si potessero comunque svolgere soltanto quelle attività per le quali l’ente locale decidesse di inviare la necessaria assistenza. Ad esempio poter scrivere una lettera ad un amico è senz’altro un diritto irrinunciabile e inviolabile. Ma, se questa lettera non si può scrivere senza l'aiuto di un assistente personale e l’ente locale nega questa assistenza, è evidente che la mancanza di tale assistenza in concreto configura una situazione di vera e propria segregazione.

La Legge regionale della Toscana n.72 del 1997 fa giustamente riferimento alle libertà tutelate dalla Costituzione come inviolabili. Si tratta di un riferimento a cui non si può mai venire meno proprio perché la Costituzione ci mette l’attributo dell’inviolabilità. In altre parole questo vuol dire che, ad esempio, se una sera d’estate un cittadino, cosiddetto normodotato, vuole andare a fare una passeggiata, nessuno può impedirglielo (salvo un provvedimento restrittivo del giudice). Poiché però, in tema di libertà inviolabili e di eguaglianza, la Costituzione non si limita a gli aspetti formali, ma attribuisce estrema importanza anche ai profili sostanziali, ne consegue che alle persone con disabilità non può essere reso impossibile l’esercizio concreto delle medesime libertà. Ovvero, se una persona con disabilità intende fare tale passeggiata serale e ciò può avvenire solo con l’aiuto di un assistente personale, l’ente locale non può negare tale prestazione assistenziale perché altrimenti inciderebbe sulle libertà inviolabili, e ciò sarebbe inammissibile.

Per questo si deve pretendere che tutta la richiesta di assistenza personale venga presa in considerazione nella sua globalità e con tutte le articolazioni. Nel senso che l’ente locale non può prendere in considerazione solo alcune richieste e lasciar perdere il resto. Se rifiuta alcune richieste dell’utente, l’ente locale lo deve mettere espressamente per scritto, e, sempre per scritto, deve motivare il rifiuto in maniera espressa e adeguata.

 

L’assistenza personale è un diritto?

A proposito della vita indipendente va osservato che la Legge nazionale n. 162 del 1998 cit. dispone la necessità di “garantire il diritto alla vita indipendente”. Tuttavia questa disposizione di legge nazionale è scritta in modo tale che vale solo se le regioni emanano leggi o deliberazioni di attuazione in tema di vita indipendente. Cioè la legge nazionale non impegna lo stato a garantire direttamente la vita indipendente. Viceversa la legge nazionale in concreto stabilisce che le regioni “possono ........... garantire il diritto alla vita indipendente”. Ovvero, se ci si limitasse ad una lettura meramente formale di questa legge, le persone con disabilità potrebbero chiedere delle agevolazioni per fare vita indipendente soltanto se la regione dove risiedono ha emanato disposizioni in proposito. In realtà è bene che le agevolazioni per fare vita indipendente vengano richieste anche dalle persone con disabilità residenti nelle regioni, che non hanno ancora deciso nulla in tal senso: questo è infatti un modo per sollecitare l’attuazione della legge n. 162 cit.

Per fortuna la Regione Toscana, a seguito delle pressioni svolte da questa Associazione e in anticipo alla disposizione nazionale, è stata la prima in Italia ad emanare una legge per consentire la vita indipendente in concreto.

In altre parole, al di là della forte affermazione contenuta nella Legge n. 162 cit., è bene aver chiaro in mente che gran parte delle norme a cui ricorrere per fare vita indipendente non sono nella legge quadro sull'handicap. Viceversa va fatto riferimento più specificamente alla Legge regionale n. 72 del 1997.

 

Quante ore di assistenza personale sono necessarie?

Nella domanda è necessario dire quante ore di assistenza personale alla settimana servono a chi richiede l’assistenza: questo perché all'ente locale, tenuto a finanziare il servizio, va fornita una possibilità di valutazione complessiva delle necessità. In altre parole non si può escludere l'esistenza di abusi, cioè ci può essere chi tenta di chiedere più soldi di quelli effettivamente necessari. Perciò, se nella domanda viene esposto cosa non si riesce a fare e quante ore di assistenza personale sono necessarie, ne consegue che l'ente locale può valutare se la richiesta è congrua.

Ad esempio, se come unica incapacità viene dichiarata l'impossibilità di fare il bagno senza l'aiuto di una terza persona, e poi si chiedono trenta ore alla settimana di assistenza personale, allora può esserci qualcosa che non quadra. Viceversa, se, sempre ad esempio, si dichiarano anche l'impossibilità di cucinare e di alimentarsi senza l'assistenza personale, allora la richiesta di trenta ore alla settimana può perfino essere insufficiente.

E’ indubbiamente umiliante dover esporre in dettaglio a persone estranee tutte le attività che si intendono svolgere nella propria vita. L'umiliazione sta soprattutto nel fatto che le persone cosiddette normodotate non hanno affatto necessità di esporre a terzi le attività che intendono svolgere nella propria vita privata. Tuttavia, allo stato attuale della legislazione e dei rapporti con la pubblica amministrazione, sembra un limite fondamentalmente insuperabile. Ciò non toglie però che sia possibile e doveroso limitare l’umiliazione rimanendo generici sulle questioni più personali. Ad esempio, se viene richiesta l’assistenza personale per andare ad una manifestazione politica o ad uno spettacolo, non c’è bisogno di scrivere nella richiesta di che tipo di manifestazione o di spettacolo si tratta.

 

L’articolazione quotidiana dell’assistenza personale

Per di più va esposta in concreto l'articolazione delle ore di assistenza personale che servono. A questo proposito è necessario conciliare due esigenze, che possono anche essere in contrasto fra loro. Da un lato l’ente locale deve poter sapere quando vengono utilizzate le ore di assistenza personale: questo soprattutto quale ulteriore verifica del fatto che l’assistenza personale viene davvero utilizzata, e che ciò avviene per esigenze legittime. Dall’altro lato ci sono le libertà inviolabili dell’utente, che, nel caso specifico, possono essere ricondotte al diritto alla privacy, al diritto ad organizzare liberamente la propria giornata, al diritto di vivere in base al fatto che le esigenze della vita possono essere diverse da un giorno all’altro e possono variare rispetto alle previsioni. Talvolta, a seconda delle attività, gli impegni lavorativi possono anche essere programmabili. Ma costringere a programmare totalmente la vita privata significherebbe incidere in maniera inammissibile sull’inviolabilità della persona umana.

Insomma, per quanto riguarda il lavoro, può essere necessario fare quel che si deve, a prescindere da tutto il resto. Ma, per quanto riguarda la vita privata, compatibilmente con impegni che sono pur sempre privati, è inviolabile il diritto ad agire come va in quel momento, e ciò è insindacabile, ovvero nessuno può mettervi bocca. In altre parole vi deve essere molta cautela da parte dell’ente locale circa ogni possibile ingerenza nell’organizzazione dell’assistenza personale per la vita indipendente: ciò perché si ha a che fare con i valori più sacri della vita.

Di conseguenza è necessario e indispensabile dimostrare all’ente locale come si utilizza l’assistenza personale, ma questo deve essere fatto in maniera da essere compatibile con i diritti inviolabili della persona umana, il cui rispetto è senza dubbio prevalente.

Per esempio supponiamo di chiedere 80 ore di assistenza personale alla settimana: allora, sempre ad esempio, si può scrivere che, approssimativamente, tre ore al giorno servono per l’igiene e vestirsi e spogliarsi, quattro ore al giorno per l’alimentazione (preparazione e consumo), sei ore alla settimana per fare le spese, quindici ore alla settimana per pulire la casa e dieci ore per il tempo libero. Poi, una volta che la richiesta è stata accolta, ogni utente articolerà di volta in volta gli orari nella maniera più confacente alle proprie necessità.

Oppure si può preferire non entrare troppo nel dettaglio di quante ore sono necessarie per le singole attività. In tal caso, sempre ad esempio, si può scrivere che l'assistenza personale, per un totale di 83 ore settimanali, è necessaria approssimativamente, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.00, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 24.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 24.00.

Potrebbero essere fatti molti altri esempi di articolazione dell’orario. In ogni caso va ricordato che l’articolazione dell'orario non può che essere approssimativa, per via di mille imprevisti e delle tante diversificazioni della vita. Inoltre tale articolazione può variare nel tempo per via dei cambiamenti, che possono avvenire nella vita.

Tuttavia è necessario esporre in concreto l'articolazione dell'orario dell'assistenza personale per due motivi. Innanzitutto perché così l'ente locale può verificare l'effettiva corrispondenza delle prestazioni di assistenza personale alle concrete necessità dell'utente. Inoltre il costo orario, e quindi il costo complessivo dell'assistenza personale, può variare a seconda delle fasce orarie in cui si verificano le prestazioni.

 

La retribuzione oraria varia a seconda dell’ora e del posto

E' possibile trovare assistenza personale a differenti costi orari a seconda del posto dove si vive, della situazione economica, del tipo di assistenza che ci serve, delle fasce orari necessarie. Ad esempio l'assistenza la domenica sera nel centro di Firenze è verosimile che costi di più della stessa assistenza alle 9.00 del lunedì mattina in un piccolissimo paese.

Per cui nella domanda va esposto con una certa precisione quanto è prevedibile che possa venire a costare l’assistenza personale per un mese. Per calcolare ciò va tenuto conto di tre elementi:

a)   quante ore è prevedibile possano essere necessarie in tutto il mese;

b)   il costo lordo normale per un’ora di assistenza personale nella zona dove vive il richiedente;

c)   il costo lordo per un’ora di assistenza personale in orari particolari, quali la sera, i giorni festivi ecc.

 

Il costo mensile

Di conseguenza per stabilire il costo mensile dell'assistenza personale basta fare un calcolo matematico delle ore necessarie per il costo orario nelle differenti fasce orarie.

 

Altre esigenze

Ci sono altre occasioni in cui può essere necessaria una diversa articolazione e differenti costi per l’assistenza personale: ad esempio durante le vacanze, per viaggi (di lavoro, di studio, per impegni politici, sociali e culturali ecc.).

In queste occasioni le persone con disabilità, che non possono vivere senza assistenza personale, devono far fronte a costi molto più alti delle persone cosiddette “normodotate” almeno per cinque motivi:

a)   spesso può essere necessaria una quantità di assistenza personale maggiore rispetto a quella sufficiente dove si vive abitualmente;

b)   chi fa l’assistenza personale deve assentarsi dalla propria casa per un periodo assai più lungo del normale;

c)   è necessario far fronte alle spese di viaggio e di soggiorno, non solo per la persona interessata, ma anche per chi fa l’assistenza personale;

d)   spesso gli alberghi e i ristoranti senza barriere architettoniche sono fra i più costosi;

e)   spesso, per poter viaggiare nonostante disabilità consistenti, può essere necessario ricorrere a mezzi di trasporto, che non sono fra i più economici.

Dunque può trattarsi di maggiori costi assai cospicui. D’altra parte la libertà di circolazione (che è pure elemento essenziale per l’integrazione sociale) è costituzionalmente garantita.

Alcune ipotesi per far fronte all’ostacolo possono essere:

1)   tutto, o parte, dell’ammontare annuo dell’indennità di accompagnamento può essere destinato ai maggiori costi per gli spostamenti al di fuori del luogo di dimora abituale (ad esempio, supponiamo che in un anno una persona con disabilità intenda fare 15 giorni di vacanza al mare e che questo sia impossibile senza assistenza personale 24 ore su 24. Supponiamo anche che questa assistenza personale costi forfettariamente L. 300.000 al giorno, e che l’utente soggiorni un una modesta pensione a L. 100.000 al giorno. Ebbene, se ha un reddito sufficiente, l’utente pagherà di tasca propria, come tutti, L. 100.000 al giorno per il proprio soggiorno. Ogni giorno dovrà però pagare anche L. 300.000 di retribuzione all’assistente personale più L. 100.000 per il soggiorno di questo in quella pensione. Di conseguenza 15 giorni di vacanza costeranno a quell’utente L. 6.000.000 in più che se non avesse avuto necessità di assistenza personale. Se l’indennità di accompagnamento percepita da quell’utente è L. 9.600.000 annue, risulta corretto detrarre da questo importo L. 6.000.000 per i maggiori oneri della vacanza, e concluderne che, dell’ammontare dell’indennità di accompagnamento, restano disponibili soltanto L. 3.600.000 annue per ulteriori necessità di assistenza personale);

2)   quando si fa la domanda per l’assistenza personale si può chiedere che, al normale costo mensile lordo per l’assistenza personale, venga aggiunta una data percentuale (ad es. il 20%) per far fronte ai maggiori costi nelle vacanze e nei viaggi. A mero titolo informativo si può riferire che una prassi in tal senso è stata adottata dalla “Cooperativa di Stoccolma per la vita indipendente”. Naturalmente, quando si fa questa richiesta, va spiegato in dettaglio quali sono le necessità di assistenza personale durante le vacanze e i viaggi; inoltre, seppure con un po’ di approssimazione, va indicato come verrebbe utilizzato questo denaro;

3)   con qualche mese di anticipo rispetto ad ogni partenza si può fare una specifica domanda (al Comune o all’ASL) per coprire i maggiori costi per l’assistenza personale. Naturalmente anche tale domanda va fatta nei modi esposti in questo vademecum.

Fra tutte le possibili ipotesi, e in base alla situazione in cui si trova, sta alla singola persona con disabilità individuare quale può essere la via più soddisfacente. Salvo il fatto che spesso, fra quelle appena elencate, la prima ipotesi può essere la più idonea.

 

 

Le risorse

Le stesse risorse per l’assistenza personale diretta e indiretta

A volte i servizi sociali dicono che, se viene chiesta l'assistenza indiretta, ci sono meno risorse che per quella diretta, nel senso che, se l’utente intende scegliere i propri assistenti personali, anziché accettare quelli inviati dagli enti locali, ci sono meno soldi a disposizione ed è necessario accontentarsi di una retribuzione oraria inferiore.

Da un punto di vista giuridico questo discorso non sta in piedi. E, se necessario, i comuni sono tenuti ad adeguare i rispettivi regolamenti. Infatti la legge (sia nazionale che regionale) garantisce la libertà di scelta fra le prestazioni. Di conseguenza, volendo fare un esempio pratico di scelta fra la prestazione di assistenza diretta e la prestazione di assistenza indiretta, si può dire che, se i servizi sociali dicessero che per la prestazione di assistenza diretta possono spendere 1.000.000, mentre per la prestazione di assistenza indiretta ci sono solo 200.000, è evidente che non si potrebbe parlare di libertà di scelta, ma vi sarebbe una forte spinta ad optare per la prestazione di assistenza diretta. E questo sarebbe illegittimo.

In altre parole l'utente deve poter avere in concreto lo stesso numero di ore di assistenza sia che scelga la forma diretta e sia che scelga la forma indiretta.

 

La “compartecipazione alla spesa”

Innanzitutto è necessario sottolineare che l’indennità di accompagnamento non costituisce reddito. Quindi non può essere presa in considerazione per quanto riguarda la determinazione della situazione economica.

Casomai l’indennità di accompagnamento può forse essere presa in considerazione per la quantificazione della spesa da coprire per l’assistenza personale. Cioè, se, ad esempio, la spesa complessiva per 12 ore al giorno di assistenza personale a L. 23.000 l’ora è L. 8.280.000 mensili e l’indennità di accompagnamento è L. 800.000 mensili, può essere sostenuto che la spesa mensile da coprire da parte dell’ente locale è L. 7.480.000. Ma questo può essere fatto solo se l’utente non dimostra che l’indennità di accompagnamento è utilizzata legittimamente per ulteriori necessità assistenziali. Ad esempio, ai fini della richiesta di assistenza personale qui esaminata, l’indennità di accompagnamento non può essere presa in considerazione da parte dell’ente locale se:

a)   l’utente dimostra che l’indennità di accompagnamento è utilizzata per spese di viaggio (per motivi di lavoro, di cura, di tempo libero) superiori a quelle esistenti per le persone cosiddette normodotate;

b)   l’utente dimostra che l’indennità di accompagnamento è utilizzata per le maggiori spese di assistenza personale durante le vacanze non fronteggiabili con le sole risorse per la normale assistenza personale;

c)   l’utente chiede l’assistenza personale per le ore diurne e dimostra che l’indennità di accompagnamento è utilizzata per spese di assistenza personale durante la notte.

 

E' poi importante dimostrare in concreto il perché non si può sostenere con i propri soldi la spesa dell'assistenza personale. In particolare ci sono due aspetti, che paiono fondamentali.

Va dimostrato con cifre precise che i costi per un’assistenza personale idonea a consentire la vita indipendente sono tali che si può permettere di partecipare alla spesa soltanto chi è in una situazione economica davvero molto fortunata. Torniamo all’esempio di una persona con disabilità che necessita di 12 ore al giorno di assistenza personale ad un costo mensile di L. 8.280.000. Supponiamo che quella persona con disabilità abbia un modesto lavoro che rende L. 1.500.000 mensili e che viva con il proprio partner con un reddito mensile da lavoro precario di L. 800.000 e con un figlio a scuola. Ebbene ad essere in tre con 2.300.000 messili è davvero irrealistico pensare che sia possibile partecipare in maniera significativa ad una spesa mensile di L. 8.280.000 per assistenza personale.

Questo anche per un altro motivo. L’art. 2 della Costituzione associa la solidarietà al godimento delle libertà inviolabili, l’art. 3 della Costituzione fa riferimento all’eguaglianza concreta, l’art. 38 della Costituzione accanto al mantenimento mette anche l’assistenza sociale. Coerentemente con ciò la Legge n. 162 cit. e la Legge regionale n. 72 cit. pongono il parametro della vita indipendente. Tutto ciò vuol dire che, al netto del costo per l’assistenza personale, il denaro che rimane concretamente a disposizione della persona con disabilità dev’essere significativamente superiore a quello sufficiente per il mero mantenimento. Deve cioè trattarsi di un reddito idoneo a consentire almeno quel minimo di mobilità, di relazioni sociali e di attività culturali al disotto delle quali non si può parlare di vita indipendente.

In seguito al disposto degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, tutto quanto appena esposto non priva affatto la Repubblica della facoltà di tener conto della situazione economica del richiedente. Ciò è però legittimo soltanto se la Repubblica prevede la partecipazione (parziale o totale) alla spesa per l’assistenza personale soltanto per chi è in una situazione economica talmente florida da poter sostenere costi tanto alti. Inoltre tutto questo è legittimo soltanto se tale partecipazione viene disposta in modo tale che, al netto delle spese per l’assistenza personale, al richiedente rimanga comunque una disponibilità economica sufficiente non solo alla sussistenza, ma anche per poter fare vita indipendente.

 

Il cosiddetto “riccometro”

E’ prevedibile che, prima di decidere in merito alla richiesta di assistenza personale, l’ente locale intenda conoscere la situazione economica non solo del/la richiedente, ma anche dell’intero nucleo familiare di cui lui/lei fa parte.

Il fatto è che l’eventuale collegamento fra assistenza personale per la vita indipendente e il cosiddetto “indicatore della situazione economica” (o “riccometro”) può costituire un problema enorme per le persone con disabilità. Infatti, in presenza di handicap “grave”, possono esserci costi davvero molto alti per l’assistenza personale per la vita indipendente. E quindi l’applicazione del “riccometro” può significare la miseria più nera le persone con disabilità, con la conseguenza di eliminare ogni possibilità di relazioni sociali, e vanificare quindi ogni prospettiva di vita indipendente.

 

Andando a vedere in concreto l’applicazione del “riccometro”, va rilevato innanzitutto che, per quanto riguarda la determinazione della situazione patrimoniale, non risultano ancora disposizioni attuative a proposito dell’assistenza personale. Inoltre pare materia di difficile attuabilità per via della sua complessità.

A tutto ciò va aggiunto che è demandata ai comuni la determinazione precisa dei criteri sia per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale che per la partecipazione alla spesa. Ovvero spetterà ai comuni stabilire quale quota delle spese di assistenza personale verrà coperta da tali enti.

Per tali motivi in questa sede non si può che esprimersi in termini generali, rinviando ad eventuali singoli casi per considerazioni più specifiche. Tuttavia ciò non impedisce la possibilità di esaminare alcune questioni fondamentali.

 

Va rilevato che, in basa alle disposizioni vigenti, il cosiddetto “indicatore della situazione economica” risulta più basso (c’è un coefficiente di 0,5 in più da applicare alla divisione del cumulo fra reddito e quota del patrimonio complessivi) nel caso che in famiglia ci sia una persona con handicap “grave”. In poche parole, si può dire che, quando in famiglia c’è una persona con handicap grave, lo stato, più o meno (confrontando cioè lo 0,5 con gli altri coefficienti previsti dal “riccometro”), fa conto che ci sia una persona teorica in più (oltre alla persona con disabilità) da mantenere. Sennonché i costi di assistenza personale in presenza di un handicap “grave” sono molto maggiori di quelli necessari per mantenere una persona in più in famiglia. Ad esempio, se nasce un altro figlio, i costi possono aumentare, esagerando, di uno o due milioni al mese; viceversa non è affatto esagerato dire che l’assistenza personale per una persona con handicap “grave” può costare anche 18 e più milioni al mese (se c’è necessità di assistenza personale 24 ore su 24). Di conseguenza il coefficiente di soltanto lo 0,5 in più, previsto per l’”indicatore della situazione economica” in presenza di un handicap “grave”, appare illegittimo per contrasto con molteplici profili degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Inoltre, sempre a proposito di assistenza personale per la vita indipendente delle persone con disabilità, il “riccometro” non pare applicabile alla situazione economica dell’intero nucleo familiare del richiedente. Infatti:

a) se fosse presa in considerazione la situazione economica dell’intero nucleo familiare, questo significherebbe far dipendere l’assistenza personale dal denaro erogato dai familiari. E quindi verrebbe negata la possibilità alle persone con disabilità di rendersi indipendenti dalla propria famiglia. Per cui si configurerebbe la violazione del diritto fondamentale all’indipendenza dal nucleo familiare nonché violazione del principio di eguaglianza (artt. 2 e 3 della Costituzione) perché, una volta raggiunta la maggiore età, l’indipendenza dalla famiglia di origine potrebbe essere concretamente raggiunta soltanto dalle persone cosiddette normodotate;

b) se i costi dell’assistenza personale venissero scaricati sull’intero nucleo familiare, fatta l’eccezione di pochissimi casi, per il resto, dati gli alti costi dell’assistenza personale per la vita indipendente, verrebbe ridotto notevolmente, fino alla miseria più nera, il tenore di vita dell’intero nucleo familiare. Ovvero, oltre alla persona con disabilità, verrebbe resa handicappata anche la famiglia di appartenenza. Il che sarebbe illegittimo per molti motivi, fra cui il disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione e dei commi 2 e 3 lett. e) dell’art. 22 della Legge regionale n. 72 nel 1997, che vietano la penalizzazione del nucleo familiare.

 

Ma c’è un ulteriore questione, che pare decisiva. Il fatto è che le uniche norme, in base alla quale i familiari potrebbero vedersi costretti a contribuire alle spese per l’assistenza personale per la vita indipendente, sono le disposizioni in tema di obblighi alimentari (artt. 433-448 del cod. civ.) nonché quelle in tema di obbligo di “assistenza familiare” (art. 570 cod. pen.).

Sennonché, per quanto riguarda gli obblighi alimentari, non si può nascondere il rilievo contenuto nella sentenza del Tribunale di Verona del 14 maggio 1996. Ebbene nel campo dell’assistenza l’ente pubblico “interviene in forza della normativa sociale-assistenziale”, che è diversa e separata rispetto alla legislazione sugli obblighi alimentari. Ovvero l’assistenza pubblica non è sussidiaria rispetto all’obbligazione alimentare, nel senso che “le funzioni fondamentali dello stato in relazione all’assistenza … non” sono “scaricabili sulla famiglia”. Viceversa, in quanto finalizzato all'attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà, l’intervento pubblico è preminente rispetto agli obblighi del nucleo familiare. In altre parole, con l’avvento della Costituzione, le funzioni assistenziali spettano prima di tutto allo stato.

Naturalmente questo vale non per qualsiasi funzione assistenziale, ma soltanto per quelle previste dalla legislazione vigente. Però la vita indipendente è fra quelle funzioni che le leggi vigenti attribuiscono allo stato. Di conseguenza in tema di vita indipendente lo stato non può scaricare i propri compiti sulle famiglie. Viceversa lo stato deve provvedere a tutto il necessario.

Può poi accadere che la singola persona con disabilità ritenga insufficienti i mezzi forniti dallo stato. In questo caso, se lo vuole e se lo ritiene opportuno, la singola persona con disabilità può rivolgersi ai propri familiari, nella rara eventualità in cui questi abbiano mezzi tanto cospicui da poter provvedere ad un compito di tale entità. Ma tale richiesta può essere fatta soltanto dalla persona con disabilità interessata sulla base di elementi personalissimi e insindacabili.

Nel senso che lo stato non può scaricare sulla famiglia il compito di fornire le risorse economiche necessarie per la vita indipendente. Parimenti lo stato non può neppure costringere le persone con disabilità a rivolgersi ai propri familiari per poter vivere. Lo stato non può fare questo innanzitutto per via dei compiti che gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione attribuiscono ad esso. Per di più, nel caso specifico della vita indipendente, lo stato non può costringere le persone con disabilità a rivolgersi ai propri familiari in considerazione del fatto che, sia la Legge n. 162 del 1998 che la Legge regionale n. 72 del 1997 più volte citate, fra i compiti assistenziali della collettività prevedono anche la vita indipendente per le persone con disabilità.

Sinora abbiamo visto che sono numerose le disposizioni a tutela dei rapporti fra le persone con disabilità e i propri familiari: è evidente il fine di rispettare le esigenze di ognuno. Di conseguenza l’art. 14 co. 2 della Legge n. 328 cit. (“ …….. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”) va interpretato nel senso che il nucleo familiare può essere legittimamente coinvolto nel progetto individuale di una determinata persona con disabilità soltanto con il consenso di quest’ultima.

Data la rilevanza del comma 1 dell’art. 438 del cod. civ. (gli alimenti possono essere chiesti soltanto dal beneficiario), va notato pure che, quando è stato istituito il “riccometro”, il comma 6 dell’art. 2 del Decr. Legisl. 31 marzo 1998, n. 109 (così come sostituito dall'art. 2, del Decr. Legisl. 3 maggio 2000, n. 130) ha stabilito che “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.” L’assoluta inequivocabilità del punto da un lato non può essere dimenticata per quanto riguarda la sua efficacia immediata e diretta in tema di alimenti, e dall’altro rafforza ulteriormente le considerazioni di carattere più generale citate sopra circa il fatto che gli enti pubblici preposti possono coinvolgere i familiari nelle necessità di assistenza personale di una persona con notevoli disabilità soltanto se c’è il consenso del diretto interessato.

Per di più il Decreto appena citato, non solo stabilisce giustamente che il “riccometro” non si applica per l’indennità di accompagnamento, ma aggiunge che la non applicabilità vale anche per le erogazioni pubbliche “assimilate” (all’indennità di accompagnamento), e fra queste non si possono non includere i contributi per la vita indipendente.

Infine va rilevato che il delitto di sottrazione agli obblighi di “assistenza familiare” (art. 570 cod. pen.) è punibile soltanto “a querela della parte offesa”. Questo indica un’ulteriore manifestazione della volontà del legislatore secondo il quale soltanto l’interessato (nel caso specifico la persona con disabilità impossibilitata a vivere senza assistenza personale) può decidere se è opportuno costringere i propri familiari a fornirgli le risorse per un’adeguata assistenza personale. E nessun potere di iniziativa in tal senso è consentito allo stato e ai suoi organi.

 

Per tutti questi motivi si ritiene che il cosiddetto “riccometro” non sia applicabile agli assegni ed ai contributi degli enti locali per la vita indipendente delle persone con disabilità. Viceversa è facoltà dello stato, e degli enti locali, di tener conto della situazione economica della singola persona con disabilità, che richiede l’assistenza personale, nei limiti e con i vincoli visti più sopra.

 

 

 

 

FAC-SIMILE DOMANDA

 

A………………..(Comune o ASL)

 

Io sottoscritto / a …………………………………………………………………… nato / a ………………………………………………………………………………          il ………………………………………………………………………………………  residente in ………………………………………………………………………………  Via / Piazza ………………………………………………………………………            essendo stato/a riconosciuto/a dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap dell’Azienda Sanitaria Locale n... di ……………. in data ………………. persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

dichiaro

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche, della legge n. 127/97 e successive modifiche, del D.P.R. n. 403/98:

di non poter svolgere autonomamente le seguenti attività della mia vita quotidiana …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

 

Dichiaro altresì di non poter svolgere tali attività mediante sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno per i seguenti motivi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Non posso farmi aiutare dai miei familiari per il/i seguente/i motivo/i:

vivo da solo/a e codesto Ente è tenuto a rispettare questa mia esigenza sia perché riconducibile all’inviolabilità delle libertà garantita dall’art. 2 della Costituzione e all’eguaglianza formale e sostanziale prevista dall’art. 3 della Costituzione, e sia per il fatto che si tratta di un’esigenza tutelata direttamente dalla Legge n. 104 cit. e dalla Legge regionale della Toscana n. 41 del 2005 ogniqualvolta sono richiamate la libertà e la dignità dell’individuo e le sue esigenze di vita indipendente.

OPPURE

- voglio andare a vivere da solo/a e codesto Ente è tenuto a rispettare questa mia esigenza sia perché riconducibile all’inviolabilità delle libertà garantita dall’art. 2 della Costituzione e all’eguaglianza formale e sostanziale prevista dall’art. 3 della Costituzione, e sia per il fatto che si tratta di un’esigenza tutelata direttamente dalla Legge n. 104 cit. e dalla Legge regionale della Toscana n. 41 del 2005 ogniqualvolta sono richiamate la libertà e la dignità dell’individuo e le sue esigenze di vita indipendente.

  OPPURE

- vivo con il/la mio/a partner e non posso rinunciare alla condizione di eguaglianza prevista dall’art. 3 della Costituzione e alle libertà garantite dall’art. 2 della Costituzione come inviolabili. Da questo consegue che le mie difficoltà psico-fisiche e/o sensoriali non possono e non devono essere gestite in modo da pregiudicare i diritti e i rapporti fra i singoli soggetti del mio nucleo familiare, come previsto n. 41 del 2005. Parimenti non intendo approfittare eccessivamente dell’aiuto del/la mio/a partner perché le mie difficoltà psico-fisiche e/o sensoriali non possono e non devono essere gestite in modo darispettare il comma 2 dell’art. 16 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, laddove impone di tener conto dell'esigenza di “…………. riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia”. Il che acquista ancor più rilievo in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni approvate in attuazione dell’inviolabilità delle libertà garantita dall’art. 2 della Costituzione e dell’eguaglianza formale e sostanziale prevista dall’art. 3 della Costituzione.

  OPPURE

- voglio andare a vivere con il/la mio/a partner e non posso rinunciare alla condizione di eguaglianza prevista dall’art. 3 della Costituzione e alle libertà garantite dall’art. 2 della Costituzione come inviolabili. Da questo consegue che le mie difficoltà psico-fisiche e/o sensoriali non possono e non devono essere gestite in modo da rispettare il comma 2 dell’art. 16 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, laddove impone di tener conto dell'esigenza di “…………. riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia”. Il che acquista ancor più rilievo in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni approvate in attuazione dell’inviolabilità delle libertà garantita dall’art. 2 della Costituzione e dell’eguaglianza formale e sostanziale prevista dall’art. 3 della Costituzione.

  OPPURE

- vivo con i miei genitori e non posso approfittare eccessivamente del loro aiuto perché, pur vivendo con loro, intendo sviluppare le mie peculiarità, e quindi la mia indipendenza, di individuo come qualsiasi altra persona mia coetanea. E si tratta di un’esigenza tutelata dalle disposizioni regionali appena menzionate nonché dal comma 2 dell’art. 16 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, laddove impone di tener conto dell'esigenza di “…………. riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia”. Il che acquista ancor più rilievo in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni approvate in attuazione dell’inviolabilità delle libertà garantita dall’art. 2 della Costituzione e dell’eguaglianza formale e sostanziale prevista dall’art. 3 della Costituzione.

  OPPURE

- vivo con altre persone e non posso rinunciare alla condizione di eguaglianza prevista dall’art. 3 della Costituzione e alle libertà garantite dall’art. 2 della Costituzione come inviolabili, tanto più considerando che nessuno di loro ha alcun obbligo specifico nei miei confronti in tema di assistenza personale per la vita indipendente.

  OPPURE

- voglio andare a vivere con altre persone e non posso rinunciare alla condizione di eguaglianza prevista dall’art. 3 della Costituzione e alle libertà garantite dall’art. 2 della Costituzione come inviolabili, tanto più considerando che nessuno di loro ha alcun obbligo specifico nei miei confronti in tema di assistenza personale per la vita indipendente.

 

Vanno poi rilevati i limiti che l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità. Una delle conseguenze di questi limiti è che le alternative al ricovero in istituto devono essere concretamente attuate dagli enti locali, per cui non può trattarsi di alternative astratte, ma devono consistere in soluzioni adeguate ad evitare in concreto l’istituzionalizzazione a domicilio. Perciò ritengo che la mia richiesta debba essere presa in considerazione nel suo complesso, ossia in tutte le sue articolazioni. Ciò per evitare che la parzialità delle risposte si traduca concretamente in differenti, ma comunque inammissibili, limitazioni della mia libertà personale.

Tutto questo è per me decisivo perché non mi basta vegetare nella mia abitazione, bensì intendo vivere la mia vita in modo tale da non pregiudicare sia la mia libertà e la mia dignità che la possibilità concreta di vivere secondo le mie convinzioni personali

Faccio poi presente che intendo utilizzare pienamente e valorizzare tutte le mie notevoli capacità “residue” e intendo vivere pienamente tutte le mie peculiarità. Per cui diventa rilevante tener conto che la valorizzazione delle mie capacità e delle mie peculiarità, in una serie di circostanze, è possibile soltanto con una assistenza personale veramente conforme alle mie necessita e alla mia personalità.

Faccio inoltre presente che non posso affatto rinunciare alla mia privacy ormai universalmente riconosciuta come diritto inviolabile. Poiché questo diritto, riconosciuto dalle disposizioni appena evidenziate, va evidentemente garantito in concreto, diventa rilevante sottolineare che ciò può accadere soltanto se posso usufruire di un assistenza personale veramente individualizzata.

Per tutti questi motivi intendo avvalermi del mio diritto di fare vita indipendente come riconosciuto in primo luogo dalla lett. l-ter) del comma 2 dell'art. 39 della Legge n. 104 del 1992 cit., così come modificato dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della Legge 21 maggio 1998, n. 162. In proposito intendo sottolineare che la mia intenzione di fare vita indipendente non è questione per niente secondaria e deve essere tenuta nella massima considerazione da codesto Ente. Infatti in proposito la disposizione di legge appena menzionata stabilisce espressamente che si tratta di “garantire il diritto alla vita indipendente”. A ciò va aggiunto, con rilievo determinante, che la mia esigenza di vivere in maniera indipendente e autodeterminata è tutelata, in modo vincolante per codesto Ente, anche dalla Legge regionale n. 41 cit. Per fare vita indipendente, in considerazione delle attività quotidiane elencate sopra che non posso svolgere autonomamente, e neppure ricorrendo agli ausili tecnici, necessito dell'assistenza personale prevista dal comma 1 dell'art. 9 della Legge n. 104 cit. Più in particolare necessito di ........... ore di assistenza personale alla settimana, per un totale di ore ...... mensili.

Per far fronte alle mie esigenze tali ore di assistenza personale devono essere così articolate

...............................................................................................................................

Sottolineo che non posso rinunciare a nessuno delle ore di assistenza personale sopra esposte. Inoltre non posso fare a meno dell'articolazione oraria appena elencata. Infatti soltanto con tale monte ore settimanali e con questa articolazione oraria mi è possibile esercitare pienamente tutte le mie libertà e tutte le mie esigenze senza incidere sulla mia dignità. Inoltre soltanto con il monte ore settimanale da me richiesto, ed esclusivamente con l'articolazione oraria a me necessaria mi è possibile valorizzare pienamente le mie capacità e le mie peculiarità. Inoltre il comma 1 dell’art. 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, impone a codesto Ente, nell’organizzare i servizi pubblici, di tener conto dei parametri della qualità e dell’efficacia. Pertanto diventa essenziale rilevare che, in riferimento alle mie necessità di assistenza personale, un eventuale servizio di assistenza personale, ipoteticamente prestato da obiettori di coscienza o da volontari non può essere in alcun modo soddisfaciente per i seguenti motivi. ……… ……………………………………………………………………………………………

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 104 cit., il ricorso agli obiettori di coscienza e al volontariato è solo aggiuntivo rispetto alle prestazioni retribuite, che devono essere evidentemente quelle principali, e considerato che l’assistenza personale da me richiesta con la presente mi è interamente necessaria per svolgere esclusivamente le funzioni essenziali della mia vita, chiedo che tutta l’assistenza personale da me richiesta con la presente mi venga riconosciuta sotto forma di assistenza personale retribuita.

Sottolineo che intendo avvalermi della libertà di scelta garantita direttamente dall'art. 5 della Legge n. 104 cit. e dalla Legge regionale n. 41 cit. laddove è previsto il diritto per l'utente “ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione”. Volendo così ulteriormente evidenziare che la prestazione deve essere conforme alle mie esigenze.

Pertanto, fra le prestazioni previste dalla Legge regionale n. 41 cit., intendo avvalermi degli interventi di vita indipendente.

A tal fine faccio presente che riesco a trovare persone capaci di prestarmi idonea assistenza personale soltanto a L. ...... orarie nelle ore feriali diurne, a L. ...... orarie nelle ore feriali notturne, a L. ...... orarie nelle ore festive diurne, a L. ...... orarie nelle ore festive notturne.

Inoltre ricordo, come esposto sopra, che in totale mi servono ...... ore mensili di assistenza personale.

Per cui in totale per l'assistenza personale a me necessaria mi sono indispensabili L. .......... mensili.

Faccio presente che, poiché la legislazione vigente mi assicura di diritto alla libertà di scelta fra le prestazioni, e poiché questo diritto può esistere solo se garantito in concreto, è evidente che non vale un alcun modo nessuna eventuale argomentazione in base alla quale all'assistenza personale indiretta venissero destinate meno risorse che per l'assistenza diretta.

Non mi può neanche essere obbiettato da codesto servizio che non ci sono sufficienti risorse a disposizione. Infatti l'assistenza personale da me richiesta mi è indispensabile per esercitare quelle libertà che la Costituzione qualifica come inviolabili. Tant'è vero che la Legge n.162 del 1998 cit., a proposito della vita indipendente dispone che si tratta di “garantire il diritto”. Ad ulteriore conferma del fatto che codesto Ente deve comunque reperire i fondi necessari per l’assistenza personale per la vita indipendente c’è il fatto che la Legge n.328 cit. stabilisce al comma 3 dell’art. 2 che “I soggetti ……. con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico ………….. accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali” e che, comma 2 dell’art. 2, nel “.. livello essenziale delle prestazioni sociali ..” ci sono anche le “… misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana”. Per cui è evidente che è dovere degli organi della Repubblica a ciò preposti trovare i fondi necessari a questo fine.

Non posso pagare da me, neppure in misura parziale, queste spese. Il fatto è che l’art. 2 della Costituzione associa la solidarietà al godimento delle libertà inviolabili, l’art. 3 della Costituzione fa riferimento all’eguaglianza concreta, l’art. 38 della Costituzione accanto al mantenimento mette anche l’assistenza sociale. Coerentemente con ciò la Legge n. 162 cit. e la Legge regionale n. 41 cit. pongono il parametro della vita indipendente. Tutto questo vuol dire che, al netto del costo per l’assistenza personale, il denaro che mi rimane concretamente a disposizione per vivere dev’essere significativamente superiore a quello sufficiente per il mero mantenimento. Deve cioè trattarsi di un reddito idoneo a consentire almeno quel minimo di mobilità, di relazioni sociali e di attività culturali al disotto delle quali non si può parlare di vita indipendente. Il mio reddito netto mensile è di L. ............... e la mia situazione patrimoniale è ................ per cui, se dovessi far fronte anche solo parzialmente alle spese per l’assistenza personale, non avrei i mezzi materiali per vivere in maniera indipendente. Pertanto chiedo che codesto Ente provveda a coprire tutte le spese per la mia assistenza personale.

Considerato che l’ente pubblico non può far conto sugli obblighi alimentari dei congiunti dell’utente (sentenza del Tribunale di Verona del 14 maggio 1996 e anche il comma 6 dell’art. 2 del Decr. Legisl. 31 marzo 1998, n. 109, così come sostituito dall'art. 2, del Decr. Legisl. 3 maggio 2000, n. 130), e che lo stesso principio vale anche per il delitto di omessa “assistenza familiare” (art. 570 del cod. pen.) dal momento che è punibile soltanto a querela della parte offesa, faccio presente che non intendo in alcun modo gravare i miei familiari dell’ulteriore fardello del costo della mia assistenza personale. Pertanto per la copertura del costo dell’assistenza personale per la mia vita indipendente codesto Ente non può far conto sulla partecipazione della mia famiglia. Questo perché intendo vivere nelle condizioni di eguaglianza e di inviolabilità delle libertà previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Inoltre codesto Ente non può costringermi a chiedere del denaro alla mia famiglia perché ho necessità di vivere in maniera indipendente, come previsto dalla Legge n. 162 cit. e dalla Legge regionale n. 41 cit. Infine, a proposito delle medesime spese per la mia assistenza personale, codesto Ente non può far conto sulla partecipazione della mia famiglia perché si tratta di spese cospicue, che pregiudicherebbero in maniera irreparabile la serenità e l'armonico sviluppo delle relazioni familiari.

E’ altresì vero che percepisco l’indennità di accompagnamento, ma questa, che non costituisce reddito, non può essere presa in considerazione ai fini della presente richiesta perché è già impegnata per le seguenti mie necessità di mobilità e/o di assistenza personale

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pertanto chiedo che codesto Ente mi eroghi L. ................... mensili per consentirmi di pagare l'assistenza personale di mia scelta destinata alle necessità esposte in precedenza..

Poiché il punto 3.6 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 228 del 15/07/1998 “Approvazione ‘Piano integrato sociale regionale’” stabilisce che i regolamenti comunali devono prevedere “ … la continuità dell’assistenza permanendo la situazione registrata nella presa in carico ….. e la non interruzione del percorso assistenziale”, chiedo che alla fine del corrente anno e dei successivi anni, fino a ché non vi sia una variazione nelle mie necessità, codesto ente provveda automaticamente a rinnovare il valore reale dell'erogazione da me chiesta senza costringermi a ripetere continuamente le stesse richieste e tenendo conto del tasso d’inflazione.

Poiché l'assistenza personale mi è immediatamente indispensabile per vivere e considerato quanto previsto dallo Statuto della Regione Toscana, dalla L.R. n. 41 del 2005 e dalla L.R. n. 66 del 2008, chiedo che questa mia richiesta venga accolta totalmente in tempi brevissimi.

In alternativa chiedo una risposta adeguatamente motivata per ogni punto della mia richiesta e in tempi rapidi in conformità al combinato disposto della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9. In difetto mi riservo di ricorrere a rimedi giurisdizionali.

 

(Luogo e data) ……………..

(Firma)

 

- 3 ottobre 1997, n. 72

- 3 ottobre 1997, n. 72

- dal comma 2 dell’art. 22 della Legge regionale della Toscana 3 ottobre 1997, n. 72

- pregiudicare “l’armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia”, come previsto dalla lett. e) comma 3 dell’art. 22 della Legge regionale della Toscana n. 72 cit. e anche dal

- pregiudicare i diritti e i rapporti fra i singoli soggetti del mio nucleo familiare, come previsto dal comma 2 dell’art. 22 della Legge regionale della Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. Parimenti non posso approfittare eccessivamente dell’aiuto del/la mio/a partner perché le mie difficoltà psico-fisiche e/o sensoriali non possono e non devono essere gestite in modo da pregiudicare “l’armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia”, come previsto dalla lett. e) comma 3 dell’art. 22 della Legge regionale della Toscana n. 72 cit. E anche dal

- le mie difficoltà psico-fisiche e/o sensoriali non possono e non devono essere gestite in modo da pregiudicare i diritti e i rapporti fra i singoli soggetti del mio nucleo familiare, come previsto dal comma 2 dell’art. 22 della Legge regionale della Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. Parimenti non intendo approfittare eccessivamente dell’aiuto dei miei genitori perché le mie difficoltà psico-fisiche e/o sensoriali non possono e non devono essere gestite in modo da pregiudicare “l’armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia”, come previsto dalla lett. e) comma 3 dell’art. 22 della Legge regionale della Toscana n. 72 cit. Va considerato infatti che

- a lett. b) del comma 1 dell’art. 4, il comma 1 dell’art. 52 e il comma 4 dell’art. 55 della Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72, pongono la

- come previsto dal comma 4 dell’art. 1 e dal comma 2 dell’art. 45 della Legge regionale n. 72 cit.

- in conformità al disposto della Legge regionale n. 72 cit. lett. i) del comma 4 dell'art. 1, comma 1 dell'art. 2 e art. 55

-  Inoltre, in conformità al disposto della Legge regionale n. 72 cit., comma 4 dell'art. 2, comma 4 dell'art. 6, comma 5 dell'art. 44, comma 3 dell'art. 45 e comma 3 dell'art. 55

- , in conformità al disposto della Legge regionale n. 72 cit., lett. a) e f) del comma 4 dell'art. 1, lett. e) e g) del comma 1 dell'art. 4, comma 4 dell'art. 26 e comma 2 dell'art. 49,

- ( questa è un’aggiunta) ormai universalmente riconosciuta come diritto inviolabile

-  riconosciuto dalle disposizioni appena evidenziate

- comma 4 dell'art. 46 e dal comma 3 dell'art. 55 del

- E, a conferma dell’imprescindibilità della necessità di salvaguardare le esigenze di vita indipendente delle persone con disabilità, sta il fatto che il punto 3.7 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 228 del 15/07/1998 “Approvazione ‘Piano integrato sociale regionale’” stabilisce espressamente che la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori devono avvenire “secondo i principi” della LR 72/97.

- e dall'art. 49 della Legge regionale n. 72 cit.

- come disposto dalla Legge regionale 72 cit. comma 1 dell'art. 4 e comma 2 dell'art. 45.

- come previsto dalla Legge regionale n. 72 cit. lett. i) del comma 4 dell'art. 1, commi 1 e 4 dell'art. 2, comma 4 dell'art. 6, comma 5 dell'art. 44, comma 3 dell'art. 45, commi 2 e 3 dell'art. 55

- 72 cit. lett. a) ed f) del comma 4 dell'art. 1, comma 4 dell'art. 26 e comma 2 dell'art. 49. Tale libertà di scelta è garantita anche dalla lett. b) comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale n. 72 cit. Infatti in questa ultima disposizione

- sostegno economico previsti dagli artt. 46 e 49 della medesima Legge regionale.

- anche il comma 1 dell'art. 4 della Legge 72 cit. fa riferimento al fatto che il rispetto della libertà e della dignità della persona è inviolabile. E anche

- , mentre la Legge regionale n. 72 cit. art. 22 comma 2 e comma 3 lett. e) vieta la compromissione di questi valori fondamentali

- e delle lett. h) del comma 4 dell’art. 1 e delle ultime parole della lett. g) del comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale n. 72 cit