Nostre considerazioni sul decreto dirigenziale 21904 del 30/09/2024
Associazione Vita Indipendente ONLUS ETS APS
Firenze, 3 ottobre 2024
A Eugenio Giani
Presidente della Regione
A Serena Spinelli
Assessora al Sociale
In merito al Decreto dirigenziale n. 21904 del 30-09-2024: 1) La condizione funzionale del soggetto viene valutata in riferimento soltanto ad attivi-tà che si svolgono in larga prevalenza all’interno della propria abitazione mentre il punto centrale della vita indipendente è vivere nella collettività. 2) Così come dispone il Decreto soltanto 10 punti sui 30 disponibili, ovvero solo 1/3 del punteggio, vengono attribuiti in base a ciò che il soggetto non riesce a fare da sé. L’assistenza personale serve soltanto a compensare ciò. Il 100% del finanziamento deve essere attribuito soltanto in base alla condizione funzionale del soggetto. 3) Soltanto per la valutazione di questa condizione funzionale vengono stabiliti para-metri in qualche modo vincolanti per l’Uvm. Tutto il resto, cioè i 2/3 del punteggio finale, è lasciato alla totale discrezionalità delle Uvm. Questo, se non altro
- a) è contrario ai primi 3 articoli della Costituzione, alla Convenzione Onu sui disabili, alla legge 67 del 2006, allo Statuto della Regione e alla l.r. 66 del 2011 perché, come mi-nimo, ad una condizione identica possono essere attribuiti punteggi diversi fra le va-rie Uvm
- b) il vs. Dirigente ci disse che l’U.E. vuole criteri omogenei su tutta la regione mentre in tal modo fate l’inverso. Questo conferma pure che ci prendete in giro e ci offendete quando ci imponete una serie di enormi ostacoli in nome dell’U.E. e poi, quando vi torna comodo, fate l’opposto di quello che, a vostro dire, impone l’U.E.. 4) Al punto A) attribuite 10 punti alla coerenza con la salute del soggetto. Questo è inammissibile: a) la Convenzione Onu stabilisce che la disabilità non è questione di salute, esiste sempre la capacità di intendere e di volere del soggetto e la vita indipendente è per tutte le disabilità
- b) se non altro per questo, l'insindacabilità dei diritti fondamentali (art. 2 Cost.) vale per tutti i disabili
- c) tutto ciò che attiene la salute del soggetto riguarda il rapporto fra questa perso-na e il proprio medico, che è di libera scelta del soggetto e comunque si limita a spiegazioni e consigli
- d) fra mille altre considerazioni basti pensare a Rosanna Bensi dalla rianimazione dell’ospedale di Genova, a Ed Roberts, Adolf Ratzka, Kalle Konkkola dai loro polmoni d’acciaio. Che vergogna mettere certe frasi in un Decreto sulla vita in-dipendente. 5) Il punto B) per cui l’Uvm dovrebbe valutare la congruità della vita indipendente è ampiamente illegittimo perché la Convenzione Onu stabilisce che esiste sempre la capaci-tà di intendere e di volere del soggetto e il concreto esercizio dei diritti fondamentali è sempre insindacabile (art. 2 Cost.), purché, ovviamente, non si violi la legge. E su questo, fra l’altro, si dovrebbe tener conto anche del merito della recente giurisprudenza del Con-siglio di Stato sull’amministratore di sostegno. Ovvero solo il soggetto può stabilire la con-gruità perché la vita è solo sua. 6) Sempre al punto B) è inammissibile come viene affrontata la fragilità economica del soggetto: a) per i motivi visti sopra è inammissibile attribuire la totale discrezionalità alle Uvm su un tema cosi importante
- b) la fragilità economico-sociale non può essere intesa nel senso di mettere altre perso-ne con identica condizione funzionale in posizione di svantaggio (nel punteggio) per-ché la grave disabilità è comunque prevalente rispetto ad ogni altra situazione, e vi sfidiamo a dimostrare il contrario. E il fatto che abbiate disposto una cosa del genere vuol dire che o non sapete cosa vuol dire vivere con una grave disabilità oppure non vi interessa
- c) l’Ue si riferisce alla fragilità di partenza, ovvero a chi inizia la vita indipendente, nei confronti dei quali va previsto un sostegno temporaneo extra, che, pure per questo, non può essere messo sullo stesso piano della condizione funzionale duratura nel tempo. 7) Al punto C) sono previsti 5 punti per il consolidamento della vita indipendente. A dire dell’Assessora questo serve a garantire la continuità del finanziamento per la vita indipen-dente a chi lo riceve già. a) In realtà la matematica ci insegna che questi punti sono un vantaggio, non una ga-ranzia. b) Il Presidente Giani ci ha detto che volete rispettare la legge. Sennonché, fra l’altro, i primi tre articoli della Costituzione, lo Statuto della Regione Toscana e la l.r. 66 del 2011 stabiliscono che la vita indipendente è un diritto che deve essere garantito.
Dunque, limitarsi a quei 5 punti per la continuità, è violazione di legge perché vuol di-re assicurare un vantaggio nel punteggio, ma non garantire necessariamente la con-tinuità della tutela di un diritto. c) E non c’è dubbio che è compito degli uffici della Regione Toscana trovare il modo di utilizzare il Fondo Sociale Europeo in maniera conforme alla normativa vigente in Ita-lia e in Toscana. Nell’improbabilissima eventualità che questo sia davvero impossibi-le, ne consegue il dovere per la Regione di trovare altro finanziamento adeguato. Al-trimenti il Consiglio Regionale e la legalità che ci stanno a fare? d) Inoltre, con tale punteggio in più, se accede al finanziamento, per il solo fatto che era già nella vita indipendente, quel tale disabile si trova ad accedere permanentemente ad un finanziamento superiore rispetto ad un altro disabile nelle stesse restanti con-dizioni. E questo è discriminazione, se non altro, ai sensi della legge 67 del 2006. In questo Decreto rimangono inoltre calpestate tutte le questioni che abbiamo esaminato nel nostro documento, che vi abbiamo inviato, e che è visibile qui: http://www.avitoscana.org/index.php/16-vita-indipendente/toscana/284-regione-uccide-v-i Come vi abbiamo scritto nella nostra proposta di legge regionale, da voi ampiamente di-strutta, secondo noi il modo attualmente meno scorretto per assegnare il finanziamento per l’assistenza personale per la vita indipendente è quello di stabilire, in maniera vinco-lante per tutta la Regione, l’importo del finanziamento mensile per ogni classe di condizio-ne funzionale e di assegnare alle Uvm soltanto il compito di collocare la singola persona disabile nella classe idonea, dopo idonea discussione con la singola persona, e, even-tualmente, con persone di sua scelta che la supportano. “- classe A per una media di 4 ore al giorno di assistenza personale a chi ha necessità di aiuto per uscire di casa, per fare la spesa e altre commissioni, per frequentare luoghi non pienamente usufruibili in autonomia dal soggetto;
- classe B per una media di 8 ore al giorno di assistenza personale a chi ha rientrare nella classe A più necessità di aiuto per la gestione della casa e/o per cucinare;
- classe C per una media di 12 ore al giorno di assistenza personale a chi ha rientrare nella classe B più necessità di aiuto per la cura della persona, necessi-tà di aiuto durante l’orario lavoro e/o di studio, necessità di aiuto per la parteci-pazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport;
- classe D per una media di 16 ore al giorno di assistenza personale a chi ha necessità di cui alla classe C più necessità di assistenza personale per l’utilizzo dei servizi igienici e/o per alimentarsi;
- classe E per 24 ore al giorno di assistenza personale a chi ha necessità di cui alla classe D più necessità di assistenza personale durante la notte.
2. Sono inoltre istituite le classi D super ed E super, che includono una mag-giorazione per una media di 3 ore al giorno di assistenza personale, per le si-tuazioni in cui è necessaria la presenza di due assistenti personali contempora-neamente per lo svolgimento di alcune attività di assistenza all’avente diritto tali da non poter essere effettuate da una sola persona.”