Profili costituzionali dell’assistenza personale Pubblicato da: Associazione Vita Indipendente ETS della Toscana Data: 17/11/2025 Categoria: Corsi e formazione di Beniamino Deidda (ex Procuratore Generale della Repubblica per la Toscana)   Lezione di apertura del corso “Eliminare la disabilità. Assistentipersonali per la libertà delle persone disabili” Scandicci, Fabbrica dei Saperi - 8 novembre 2025   1. Vorrei delimitare con chiarezza il senso della mia introduzione.  È importante farlo principalmente perché le paroleassistenza e assistente hanno assunto un significato generico e non fotografano con precisione le caratteristiche proprie di coloro che devono occuparsi di restituire abilità a chi, per diverse cause, si trova in condizione di svantaggio nelle diverse azioni della vita quotidiana. Questa attività di assistenza ha una storia non lunga nel nostro paese, perché solo da poco tempo (circa 50 anni) il legislatore si è fatto carico dei vari aspetti della disabilità e dei diritti inviolabili della persona, come avrebbe dovuto fare fino dal 1948, quando l’entrata in vigore della Costituzione imponeva di adeguare la legislazione e le istituzioni ai doveri inderogabili di solidarietà previsti dall’articolo 2 Cost.. Gli adempimenti costituzionali sono rimasti lettera morta per il legislatore italiano fino al 1971, data della prima legge quadro che ha previsto norme a tutela della disabilità.    Norme lacunose e imperfette: basti pensare che la legge definiva i disabili come ‘invalidi’; ma comunque norme in grado di avviare in qualche modo il superamento delle difficoltà, come un diritto pieno dei portatori di disabilità. Il faticoso processo legislativo è approdato 50 anni dopo alla legge delega 227/2021 ed è tuttora in corso, giacché non tutti i diritti delle persone disabili trovano oggi piena attuazione sia nelle previsioni normative, sia nella prassi amministrativa corrente degli enti pubblici che vi dovrebbero provvedere. Ecco dunque la ragione, di schietto carattere costituzionale, per definire con precisione la natura dell’attività di coloro che sono chiamati al sostegno delle persone con disabilità: essi sono i custodi di quelli che La dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 chiama diritti inviolabili, in virtù del principio secondo cui “tutti gli uomini nascono liberi ed eguali”. Dunque il compito degli assistenti consiste nel favorire la progressiva realizzazione del dettato costituzionale: cioè nella realizzazione pratica di quei diritti di libertà ed eguaglianza di cui tutti i cittadini sono titolari. Se così stanno le cose, compito di un corso come questo è quello di mettere in luce che ‘fare assistenza ad un disabile’ non corrisponde affatto a fare il badante, accudendo alle diverse faccende della vita ordinaria o a portare oggetti o a trascinare una carrozzina: l’assistenza consiste nel delicato compito di favorire l’autonomia e le abilità di chi per diverse ragioni trova difficoltà nel realizzare i diritti inviolabili concessi a ciascuna persona.    Si tratta dunque di tradurre in fatti concreti i principi di autonomia e di libertà personale che caratterizzano la vita indipendente di ciascuno di noi. Di questi caratteri costituzionali dell’attività dell’assistente bisogna ricordarsi quando apparentemente si mettono in grado i soggetti disabili di compiere le operazioni abituali della vita quotidiana del disabile: mangiare, lavarsi, andare a letto, frequentare luoghi di cura o di svago.   Sembrano azioni tipiche dei badanti e sono invece, nel nostro caso, l’attuazione dei diritti più delicati previsti dalla nostra Costituzione, che sono appunto quelli che scandiscono il primato della persona solennemente affermato dai padri costituenti.   2. Nel misurare il grado di aderenza della legislazione vigente alla Costituzione, farò riferimento alla riforma contenuta nella legge delega 227/2021 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.    Una legge che è incentrata sulla nuova nozione di "disabilità" e sul progetto di vita del soggetto che ne è portatore.   Dirò subito che, secondo il diritto vigente, la disabilità è la condizione in cui si trovano i soggetti che, a causa di una o più patologie, non sono del tutto autonomi nello svolgimento delle attività della vita di quotidiana e si trovano, quindi, in una condizione di svantaggio che rende difficoltosa la loro partecipazione alla vita sociale. Per valutare il grado di attuazione dei principi costituzionali occorre esaminare come il nostro ordinamento giuridico regoli le diverse forme di tutela dei disabili, in relazione alle norme inderogabili dettate nella Costituzione. Vediamo innanzitutto qual è la posizione della persona disabile all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano.   Molti studiosi della Costituzione non hanno tardato a mettere in evidenza la “diversità” dei soggetti disabili, cioè una comune divaricazione dai parametri di “normalità sociale”. Una “diversità” che necessita di uno statuto giuridico differenziato, o, più specificamente, di un programma di giustizia sociale che supplisca all’inadeguatezza delle forme di tutela tradizionalmente praticate.   Si è detto che questi soggetti disabili sono “titolari di interessi deboli, non pienamente garantiti, dunque diseguali rispetto ad altre categorie di consociati... perciò portatori di una domanda di eguaglianza”. E allora è necessario chiedersi in cosa consista questo disegno di giustizia sociale che serve allo sviluppo libero ed eguale dei soggetti deboli. Per rispondere a questo interrogativo, è bene sapere come si è mossa la dottrina costituzionale riferita alla tutela delle persone disabili. Esiste una celebre monografia di Colapietro: “Diritti dei disabili e Costituzione”, (che raccomando ai futuri assistenti) alla quale faccio costante riferimento. In relazione alla realizzazione di un’effettiva protezione nei confronti dei soggetti deboli, alcuni hanno giustamente rilevato che «il “riconoscimento” e la “garanzia” dei diritti dei disabili si possono raggiungere solo con il conseguimento di quella “pari dignità sociale” (art. 3, primo comma, Cost.) che consente il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 cpv. Cost.).    Un concetto che trova un saldo fondamento proprio in quel parametro che è rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona.   Così definiti, i diritti fondamentali entrano “in una dimensione nuova ... quella della partecipazione effettiva di tutti, disabili compresi, alla vita economica, politica e sociale del Paese”, che si esprime nelle forme del principio personalistico, pluralistico e solidaristico (art. 2 Cost.), la cui effettiva realizzazione non può prescindere dal principio di eguaglianza sostanziale accolto dall’art. 3, 2º comma, Cost..   Questo articolo fa dell’impegno a rimuovere le diseguaglianze di fatto e le condizioni di inferiorità sociale, un tratto caratterizzante della forma di Stato della democrazia pluralistica. In questa mia ricostruzione, la tutela costituzionale dei disabili muove dalla garanzia dei diritti inviolabili e dalla promozione della dignità umana e tende all’inclusione di ogni singolo disabile attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.     3. In questa veloce ricostruzione del panorama costituzionale sulla disabilità alcuni articoli, però, vanno visti più da vicino: L’art. 2 della Costituzione sancisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo (si pensi ai diritti della personalità, quali il diritto al nome, il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, il diritto allo studio), sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (come ad esempio, il diritto di associazione o il diritto di riunione) e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Il fulcro di questa norma è dunque il valore della persona e della dignità umana, quali principi guida dell’attività del legislatore.    La dignità umana è insita in ogni individuo e non può essere annullata o compressa dal giudizio e/o da comportamenti e/o dalle decisioni e previsioni di altri soggetti, pubblici o privati. Si tratta di uno dei diritti classificati inviolabili, che cioè non possono essere oggetto di modifica/revisione costituzionale poiché si riferiscono a valori fondamentali della persona. Sono diritti che possono essere bilanciati con altri diritti e valori fondamentali della persona, ogni qualvolta gli stessi si pongano tra di loro in conflitto in una data situazione giuridica; sono indisponibili e intrasmissibili, cioè gli individui non possono rinunciarvi. Sono imprescindibili, cioè non sono soggetti a limitazioni temporali. Sono riconosciuti dalla Repubblica sia all’uomo come singolo individuo, sia all’uomo quale parte di formazioni sociali (come ad es., nell’ambito della famiglia, del lavoro o di associazioni varie).   L’articolo 3 è per noi uno degli articoli più importanti dell’intera Costituzione. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”: è il c.d. principio di uguaglianza formale, che si rivolge soprattutto al legislatore (il Parlamento e, in alcuni casi, il governo), vietandogli di discriminare le persone in base alla razza ed al sesso, ecc..    Il principio di uguaglianza formale vieta di trattare qualcuno peggio di altri; non vieta, ovviamente, di favorire qualcuno o di incentivare qualcuno in particolari situazioni meritevoli di tutela (es, incentivi per i giovani, gli indigenti ecc.). Il secondo comma, invece, proclama il principio di uguaglianza sostanziale; “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”    Su questo secondo comma si basa, di fatto, il c.d. stato sociale, cioè lo Stato che, attraverso interventi e provvidenze di vario tipo, cerca di eliminare o ridurre le differenze che provocano situazioni di svantaggio.    Da qui derivano, ad es. le leggi che tutelano il lavoratore, considerato il contraente debole, nei confronti del datore di lavoro.      Da qui deriva anche tutta la legislazione sui disabili, sia di contenuto economico (indennità di accompagnamento, altre indennità), sia di inserimento lavorativo (l. 68/1999), sia di inserimento scolastico.   In sostanza gli art. 2 e 3 della Costituzione intendono impedire che le differenze esistenti tra le persone possano essere utilizzate, da soggetti pubblici e/o privati, per il compimento di atti discriminatori, lesivi della dignità umana e che siano di ostacolo al libero sviluppo della persona.    Ogni individuo, dunque, deve avere eguali possibilità di partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese.   Un altro articolo fondamentale è l’art. 32 della Costituzione: il diritto alla salute. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” La salute dunque è un diritto fondamentale di ogni individuo.    Si tratta dell’unico caso in cui la Costituzione definisce un diritto come fondamentale. Ed è anche un interesse della collettività: il nostro ordinamento, infatti, deve realizzare politiche sociali orientate al conseguimento delle finalità indicate nell’art. 32 della Costituzione (cure gratuite agli indigenti, tutela della salute dei singoli e della collettività).  Lo Stato deve, comunque, assicurare ai singoli e alla collettività tutte le prestazioni essenziali per assicurare la salute a ciascuno di noi.   Altro diritto forte della Costituzione è l’art. 34: il diritto all’istruzione. “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.   Infine un articolo che fonda alcuni diritti sociali, cioè i diritti dei cittadini/lavoratori a ricevere alcune prestazioni sociali: l’art. 38 della Costituzione. Il primo comma fonda il sistema dell’assistenza sociale (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”). Il comma che riguarda più direttamente il nostro tema è il terzo: gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.    Questo comma stabilisce un diritto, che è stato realizzato attraverso tutta la legislazione sull’inserimento scolastico dei portatori di handicap ed attraverso le disposizioni che obbligano i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere persone con disabilità, in misura diversa a seconda del numero dei dipendenti impiegati in azienda o nell’ente. Per completezza dirò che nel quadro dei principi generali a sostegno della disabilità, non c’è solo la Costituzione del nostro paese.    Dopo un lavoro di oltre un decennio, le Nazioni Unite hanno adottato nel 2006 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con il fine di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità e di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera sociale, politica, economica e culturale della società.   4. La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte su temi e problemi relativi alla disabilità. In particolare è intervenuta su uno dei temi più caldi che vengono sollevati in ordine alla realizzazione dei diritti inviolabili dei disabili.    La Corte ha precisato che gli interventi economici a sostegno delle famiglie concorrono alla tutela della salute psico-fisica del disabile e garantiscono un libero sviluppo della persona nella vita di relazione. In particolare la Consulta ha precisato che lo Stato è tenuto a prestare ogni sua articolazione al soddisfacimento di qualsiasi esigenza di socializzazione che caratterizzi il disegno personalista tratteggiato dal Costituente. Il perimetro costituzionale del modello bio-psico-sociale di disabilità è stato definito con precisione dalla sentenza 16 dicembre 2016, n. 275 189, che ha chiarito le relazioni intercorrenti tra vincoli economici eurounitari e statuto costituzionale dei diritti sociali. In quel caso, il TAR Abruzzo aveva dubitato della legittimità costituzionale di una disposizione che subordinava il servizio di trasporto degli studenti disabili alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale. Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata assoggettava il diritto allo studio dei disabili a un illegittimo condizionamento finanziario. Ebbene, nel dichiarare fondata la questione, la Corte ha sancito l’inviolabilità del minimum costituzionale garantito e sotteso ai processi di socializzazione della disabilità, precisando che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» Difatti, sebbene il legislatore goda di discrezionalità finanziaria, detta discrezionalità deve essere calmierata da un nucleo indefettibile di garanzie costituzionali. E allora, data la premessa, il finanziamento costituzionalmente orientato della disabilità postula un’accurata pianificazione del fabbisogno e un preciso rendiconto degli oneri sostenuti. Nella specie, la Corte ha indicato l’utilizzo del metodo della programmazione, in conformità al quale il finanziamento delle tutele necessarie deve essere istruito con l’anticipo di un anno. Nell’instaurare un ordine di priorità tra disponibilità economico-finanziarie e sovvenzionamento dei diritti inviolabili, il Giudice delle leggi fa leva sul combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Costituzione, che, attuando il disegno personalista tratteggiato dal Costituente, sottraggono al contenimento della spesa pubblica tutte le misure che garantiscono lo sviluppo personale della persona disabile, la sua inclusione in società e il suo contributo al progresso materiale e spirituale dell’ordinamento. In ragione del disegno personalista tratteggiato dal Costituente, la Corte riconduce la genesi della disabilità a una causalità multifattoriale, fondata sulla sintesi di componenti biologiche (funzioni e strutture), psicologiche (stato intellettivo) e ambientali (vita domestica, familiare, lavorativa, sociale, politica ed economica).   5. All’interno dell’ordinamento giuridico italiano coesistono le definizioni di “invalido”, “inabile”, “minorato”, “handicappato” e “disabile”. Però le definizioni non sono perfettamente rispondenti ai linguaggi approvati dall’OMS. Ciononostante, tra le opzioni linguistiche che frammentano la normativa italiana ci sono condizioni giuridiche non sovrapponibili. Più nel dettaglio, ciascuna normativa consta di indicatori propri e serve all’accertamento di un’unica condizione, alla quale segue l’erogazione di specifici benefici. Dunque, la proliferazione di opzioni linguistiche, condizioni giuridiche, procedure di accertamento e benefici erogabili non può che acuire il disordine normativo. L’ordinamento giuridico italiano non riconosce un’unica categoria di persone con disabilità, ma distingue una pluralità di condizioni che differiscono per procedure di accertamento, criteri di valutazione, diritti, provvidenze economiche e altri benefici specificamente garantiti. Perciò, al fine di sondare l’effettiva attuazione del programma costituzionale personalista, proverò ad analizzare brevemente le condizioni giuridiche relative ai fenomeni in discussione.    E cercherò di distinguere i diversi significati delle definizioni con cui sono chiamati i disabili nella Costituzione italiana: l’“inabile”, l’“infortunato”, il “malato”, l’“invalido e il “minorato”. In principio bisogna rilevare che la Carta costituzionale per ragioni storiche, contiene solo le espressioni “inabile”, “infortunato”, “malato”, “invalido e “minorato”. Nella specie, l’articolo 38, comma 1, dispone che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Il diritto all’assistenza di cui all’articolo in esame si caratterizza come attribuzione ai soggetti in stato di bisogno del minimo esistenziale, mentre la previdenza garantisce anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Il successivo secondo comma statuisce che i lavoratori abbiano diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso diinfortunio, malattia e invalidità. Infine, il terzo comma prescrive che gli inabili e i minorati abbiano diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Come si ricava dalla lettera delle singole disposizioni, l’articolo 38 della Costituzione individua due forme di tutela. La prima, nei commi 1 e 2, contiene gli istituti dell’assistenza e della previdenza che realizzano il nucleo forte dello Stato sociale ed è diretta alla rimozione degli ostacoli economici all’inclusione sociale delle persone inabili, infortunate, malate e invalide. Requisiti che consentono di ottenere le due differenti prestazioni: essere cittadini che versano in situazioni di particolare bisogno ai sensi dei commi 1º e 3º dell’art. 38; essere cittadini lavoratori ai sensi del co. 2º dell’art. 38.     Naturalmente è diverso il modo di concepire la solidarietà, a seconda che si faccia riferimento al 1º o al 2º co. dell’art. 38: il primo ha come riferimento la solidarietà dell’intera collettività, che non dovrebbe tollerare che al suo interno ci siano persone prive del minimo vitale; il secondo si riferisce alle diverse forme di solidarietà che sussistono nell’ambito delle diverse categorie di lavoratori. Per “infortunio”, infine, deve intendersi un evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa dell’individuo e che sia avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro [art. 2, co. 1, d.lgs. 1124/1965]. Anche la “malattia” è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa dell’individuo ed è originata da cause inerenti allo stesso svolgimento della prestazione di lavoro, ma si distingue dall’infortunio per il suo carattere non violento (art. 3, co. 1, d.lgs. 1124/1965).  Non è sufficiente che la malattia si ricolleghi all’occasione di lavoro, ma richiede l’accertamento di una causa tipica, in stretta relazione con l’esercizio di determinate attività, che trovi in queste la propria origine [Corte cost. 206/1974]. L’“invalidità” invece è una malattia di lunga durata che genera l’impossibilità parziale o totale al lavoro.    Si distinguono due livelli di invalidità, ai quali corrispondono due differenti tipi di prestazione pensionistica: è “invalido” il lavoratore “la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” (art. 1, co. 1, l. 222/1984); è “inabile” colui il quale, “a causa di infermità, difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (art. 2, co. 1, l. 222/1984).   6. La nostra Costituzione trasferisce sulla società tutta, e non solo sui soggetti di cui all’articolo 38, i costi assistenziali e previdenziali. Difatti, attraverso la contribuzione fiscale tutti i cittadini sono obbligati a garantire un tenore di vita sufficiente o adeguato alle persone inabili, infortunate, malate e invalide. È evidente che la tutela debba essere funzionale alla realizzazione del programma costituzionale e affidi alla solidarietà sociale ed all’eguaglianza sostanziale il pieno sviluppo, individuale e collettivo, della personalità del disabile. La seconda direttrice di tutela, parallela a quella che incanala assistenza e previdenza, si ritrova al terzo comma dell’articolo 38.    Questo comma estende a inabili e minorati i diritti all’educazione e all’avviamento professionale. A differenza delle precedenti misure, questi diritti non sopperiscono all’impossibilità di produrre redditi da lavoro, ma considerano inabilità e minorazione in termini di risorse socio-economiche. In questa prospettiva, educazione e avviamento professionale indirizzano le abilità residue di inabili e minorati al progresso materiale e spirituale della collettività. Pertanto, se assistenza e previdenza sostituiscono i redditi da lavoro, salvaguardando la dimensione minima dell’essere incluso in società, frequenza scolastica e formazione professionale garantiscono invece il diritto al lavoro, assicurando la dimensione dell’inclusione del disabile nella società.    Dunque assistenza e previdenza rimuovono gli ostacoli alla socializzazione della disabilità mentre l’educazione e l’avviamento portano alla socializzazione delle abilità residue. Dobbiamo concludere che nei primi due commi dell’articolo 38 emerge la partecipazione della società alla disabilità, nel terzo comma invece emerge la partecipazione della disabilità alla società.   7. La legge definisce “invalidi civili” «i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minore di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età» (articolo 2, comma 2, legge 30 marzo 1971, n. 118). Parimenti, definisce “invalido civile” «il soggetto ultrasessantacinquenne che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età» (articolo 2, comma 3, legge 30 marzo 1971, n. 118). Per espressa previsione legislativa, i citati significati non sono estensibili «agli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti» (articolo 2, comma 4, legge 30 marzo 1971, n. 118), che godono di apposita disciplina. Quindi agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’Interno, una pensione di inabilità» (articolo 12, comma 1, legge 30 marzo 1971, n. 118). Invece, «agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile» (articolo 13, comma 1, legge 30 marzo 1971, n. 118). Parallelamente la legge 11 febbraio 1980, n. 18, rubricata “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”, ha disposto che «agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ... che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento» (articolo 1, comma 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18). Come precisato dalla stessa legge, «la medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate» (articolo 1, comma 2, legge 11 febbraio 1980, n. 18). Le condizioni di minorazione che determinano queste invalidità civili sono accertate da una commissione sanitaria provinciale composta da soli medici (articolo 7, comma 1, legge 30 marzo 1971, n. 118). Nell’accertare le condizioni di invalidità, la commissione è tenuta a individuare «le minorazioni e le infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità» (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).   8. Fin qui, dunque i principi contenuti nella Costituzione.    Ma vediamo ora come questi principi sono stati tradotti nella nostra legislazione.    La legge più organica che si propone di realizzare i valori costituzionali è quella numero 104/1992, ovverosia la "Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.     Questo provvedimento, con molteplici disposizioni, si pone il fine di garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia, nonché la piena integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale.    Esso inoltre è volto ad assicurare i servizi e le prestazioni necessari per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e la tutela giuridica ed economica dei disabili. La legge 104/92 è nota, soprattutto, per il riconoscimento di specifici permessi ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai dipendenti che prestano assistenza a familiari con disabilità grave.   Si tratta di permessi straordinari, retribuiti, da godere per tre giorni al mese o una o due ore al giorno a seconda dell'orario di lavoro.   Il diritto al lavoro dei disabili non è garantito solo dalla legge 104, ma anche da ulteriori normative.   Tra di esse spicca la legge 68/1999, che disciplina il collocamento mirato delle persone con handicap prevedendo l'istituzione di servizi per il loro inserimento lavorativo a livello regionale e provinciale. Questi servizi provvedono alla programmazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'ingresso dei disabili nel mondo del lavoro.    Per far questo, i servizi per l'impiego si avvalgono di un ufficio provinciale cui fanno riferimento specifici comitati tecnici, chiamati a valutare le capacità e le potenzialità lavorative dei disabili, a definire gli strumenti atti all'inserimento lavorativo e al collocamento mirato, a predisporre un piano di avviamento all'inserimento lavorativo, a orientare i disabili e i datori di lavoro, a predisporre dei controlli sui luoghi di lavoro e a collaborare alla stesura dei programmi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori affetti da disabilità.   In forza di quanto stabilito dalla legge 68/1999, poi, gli enti pubblici, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni senza scopo di lucro e le aziende e gli enti privati, devono obbligatoriamente assumere: ·       un disabile, se hanno da quindici a trentacinque lavoratori; ·       due disabili, se hanno da trentasei a cinquanta lavoratori; ·       un numero di disabili pari al 7% del totale dei dipendenti, se hanno più di cinquanta lavoratori.   Infine il Piano per la non autosufficienza 2022-24 sviluppa ulteriormente la programmazione della legge n. 33/2017 e del Decreto legislativo 147/2017, che hanno avviato i livelli essenziali delle prestazioni per i disabili e i soggetti non autosufficienti.    Il Piano si fonda sui principi di universalità e di prossimità dei soggetti disabili alle persone e alle comunità e vuole realizzare l'integrazione tra i sistemi sociali e quelli sanitari a tutti i livelli.    Per garantire la continuità e la qualità di vita nel domicilio, così come nel contesto sociale di appartenenza, si vogliono realizzare i seguenti interventi primari: 1) garantire assistenza domiciliare sanitaria e sociale integrata; 2) fornire servizi sociali di sollievo; 3) fornire servizi sociali di supporto; 4) garantire contributi di tipo economico.    I destinatari del piano, nello specifico, sono "le persone che, in virtù di specifiche condizioni di salute bio-psico-fisica, sociale e relazionale, rendono problematico il rapporto con i propri contesti di riferimento”.