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UVMD e Legge regionale Toscana 35 del 2025

UVMD e Legge regionale Toscana

35 del 2025

di Raffaello Belli

Indice

La legge regionale della Toscana n. 35 / 2025 modifica la legge regionale n. 66 / 2008. Fra l’altro, queste modifiche introducono le UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinari per la Disabilità).

La Discriminazione: per i disabili i diritti fondamentali non sono inviolabili

In primo luogo, l’ho scritto altre volte, l’assistenza personale per la vita indipendente dei disabili gravi serve più che altro per esercitare in concreto i diritti cosiddetti inviolabili. Il fatto è che tutte le persone non disabili esercitano in concreto questi diritti senza che nessun altro possa metterci bocca (a parte, a volte, il partner). Cioè a dire, ad esempio, se una persona non disabile vuole scrivere una lettera, vuole andare a vedere un film, vuole andare a fare una passeggiata, vuole andare a letto la sera quando gli pare e così via, lo fa senza che nessuno possa impedirlo. Viceversa, molti disabili gravi possono fare in concreto queste attività SOLTANTO SE l’UVMD assegna loro il denaro per retribuire tutta l’assistenza personale necessaria. È evidente che questa è una enorme situazione di inferiorità giuridica e concreta.

Perfino un ergastolano la notte può, ad esempio, girarsi nel letto quante volte vuole senza l’autorizzazione o il permesso di nessuno. In concreto, nella Toscana del 2025, molti disabili gravi la notte possono girarsi nel letto SOLTANTO SE l’UVMD (o chiunque preposto), ovvero la Repubblica, assegna loro le risorse necessarie per farsi aiutare. Si tratta di una deleteria e radicata consuetudine ribadita, fra l’altro, dalla Legge nazionale n. 227 del 2021. Questa fondamentale discriminazione rimane in questa legge regionale n. 35: va osser-vato che viene introdotta qualche novità teoricamente abbastanza importante.

Il ruolo attivo della persona disabile

In primo luogo, quando trattano di una determinata persona disabile, questa persona è componente effettiva dell’UVMD.

Cioè a dire, prima della Legge regionale n. 35, l’UVM decideva della vita del disabile basandosi soltanto su quello che riferiva l’assistente sociale, eventualmente anche un me-dico. Ora invece, quando discutono di lui o di lei, la persona disabile fa parte a tutti gli effetti dell’UVMD. Quindi può dire a TUTTI gli altri componenti tutto quello che ritiene necessario, può esigere che le altre persone dell’UVMD rispondano. Parimenti la persona disabile può esigere che le proprie ragioni vengano mese a verbale e il suo voto favorevole o contrario deve essere messo a verbale.

Almeno in teoria dovrebbe essere un po’ azzardato che l’UVMD prenda una decisione sulla vita del disabile con il voto contrario del disabile stesso. E, se questo accade, proba-bilmente (dipende da alcune cose) questa decisione può essere portata in tribunale davanti a un giudice.

A questo punto diventa di fondamentale importanza la capacità del disabile di far valere le proprie ragioni. E quindi è più che mai necessario partecipare a incontri con altri disabili sull’assistenza personale perché, confrontandosi con altre persone disabili che vivono le stesse difficoltà, si capiscono molte più cose, si capisce meglio come rispondere a chi, nell’UVMD, non capisce o non vuol capire, e si diventa comunque più forti.

Può tuttavia accadere che il disabile da solo non ce la faccia comunque a far valere tutte le proprie ragioni. Per questo motivo questa legge regionale prevede alcuni supporti per la persona disabile, fermo restando che comunque nessuno può spiegare le proprie necessità meglio di chi le vive.

La persona che facilita lespressione della volontà

La legge n. 35 stabilisce che: “Partecipa alla UVMD anche la persona che facilita lespressione della volontà e delle scelte della persona con disabilità, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62”. Si tratta di un argomento che non conosco e quindi mi astengo.

Un’altra persona in aiuto della persona disabile

La legge n. 35 stabilisce anche che il disabile può far partecipare all’incontro con l’UVMD, che lo riguarda, anche “un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altri enti” di propria fiducia e competente nel settore.

Questo vuol dire che un disabile può stabilire che all’incontro dell’UVMD che lo riguarda partecipi per esempio una persona con vasta esperienza di vita indipendente o anche un avvocato di propria fiducia. Va sottolineato che è la persona disabile che sceglie se e chi far partecipare.

Questo può essere molto importante, sia perché a volte per le persone disabili è difficile spiegare tutto quello che vorrebbero e sarebbe necessario. E sia perché troppe persone delle UVMD sono all’oscuro di tante cose, salvo precisare che pure qui dipenderà molto dalla volontà e dalla capacità di queste persone dell’UVMD di ascoltare e di capire. Secondo quanto accade in altri Paesi, molto spesso i migliori esperti, che possono inter-venire in aiuto al singolo disabile in queste situazioni, sono altre persone disabili, che vivono la stessa situazione. Anche a questo fine è perciò importante tenere contatti con altre per-sone che fanno vita indipendente. Salvo non dimenticare che per molte persone con gravi disabilità può essere praticamente molto complicato o impossibile partecipare a incontri con l’UVMD riguardanti altre persone disabili. Inoltre, può essere molto costoso far partecipare a tali incontri un avvocato di propria fiducia.

Si tratta comunque di un’altra porta molto importante che è stata aperta dalla Legge re-gionale n. 35. Salvo tenere ben presente che la via più semplice, più sicura e più efficace è sempre se la singola persona disabile riesce da sé a spiegare bene le proprie ragioni e a controbattere alle obiezioni.

60 giorni

Un’altra questione stabilita da questa legge regionale è che, quando la persona disabile presenta il progetto all’UVMD, tale progetto deve essere esaminato entro 30 giorni dall’UVMD e le prestazioni previste devono essere erogate entro 60 giorni da quando è stato presentato il progetto. Anche questa sarebbe in teoria una garanzia importante. Se però le autorità locali non rispettano questo termine, ed è necessario rivolgersi al tri-bunale, è probabile che venga stabilito che non è un cd. “termine perentorio” (cioè che deve essere assolutamente rispettato dalle autorità locali), bensì si tratta di un cd. “termine ordi-natorio”, cioè un termine che può non essere rispettato dalle varie autorità. Un castello di carta?

Tutto quanto scritto qui sopra da un lato può essere piuttosto importante; dall’altro però può trattarsi di un castello di carta. In primo luogo perché, se le altre persone dell’UVMD fanno muro e non ti ascoltano e/o non ti vogliono ascoltare, allora il disabile si trova un pugno di mosche in mano. Dall’altra se invece ti dicono che quello che dici è giusto, ma non ci sono risorse, anche qui il disabile può trovarsi con un pugno di mosche in mano. La questione centrale è che le risorse ci sono eccome, e in abbondanza, ma vengono destinate ad altri scopi, spesso perfino incostituzionali. Per esempio, con tutto quello che spendono e sprecano per le armi sarebbe possibile fare tantissime altre cose fra cui una validissima assistenza personale per la vita indipendente.

Come tutte le leggi sui diritti fondamentali, anche questa può essere importante se riu-sciamo a riempirla tutti i giorni con il nostro impegno e con le nostre lotte.