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Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

  1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita fra i presenti una associazione avente la seguente denominazione: <“Vita Indipendente Associazione ONLUS>, [“Associazione Vita Indipendente ETS”], da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Scandicci (FI), via Pisana n.c. 36/B e con durata illimitata.

 

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

  <1. L’Associazione ha carattere di utilità sociale, può svolgere esclusivamente attività nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione nei confronti di persone, socie e non socie, svantaggiate o che svolgono attività di assistenza personale richiesta da queste ultime e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, e rientra nella disciplina del Decreto Legislativo n. 460 / 1997.  L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.>

  [1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi:a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e succ. mod.;b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e succ. mod., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.]

  2. Più precisamente, gli scopi dell'Associazione sono:  a) favorire le condizioni affinché i socicon disabilità possano vivere nelle stesse condizioni di libertà fruibili dalle persone normodotate; b) rendere effettiva, tramite i propri servizi, l'assistenza personale quale chiave per una reale vita indipendente delle persone con disabilità che ne facciano richiesta; c) attivare consulenze tali da permettere ai soci con disabilità di potersi pensare realmente capaci di poter fare vita indipendente; d) coinvolgere i soci con disabilità, direttamente ed in modo continuativo, nell'attivare tutte quelle iniziative che possano garantire loro il diritto ad una vita indipendente ed autodeterminata; e) fornire agli assistenti personali consulenze tali da metterli nelle condizioni di poter comprendere pienamente il proprio ruolo.

  3. Tali obiettivi si raggiungono anche con la scelta da parte dei soci di assistenti personali.

  4. Per raggiungere questi fini, l'Associazione può avvalersi delle prestazioni retribuite svolte anche dai soci.

  5. Riguardo alle modalità per il raggiungimento degli scopi, a) le decisioni relative agli strumenti con cui si realizzano i diritti di cui al comma 3 che precede (supporti alla persona, servizi esterni, scuola e lavoro, ausili tecnici, etc.) vengono assunte nel rispetto della volontà della persona con disabilità a cui essi sono destinati, sulla base delle sue reali necessita, trattandosi di requisiti essenziali per vivere liberamente; b) le iniziative dovranno mirare a promuovere una completa autodeterminazione delle persone con disabilità ed il conseguimento delle pari opportunità; c) tali iniziative saranno condotte in prevalenza da persone con disabilità che abbiano già acquisito le capacità necessarie a gestire il proprio ambiente fisico e sociale, anche con adeguati percorsi formativi.

  [6. A norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, l’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.]

  [7. A norma dell’art. 7del Codice del terzo settore, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.]

 

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato.

  2.Possono aderire all’Associazione le persone fisiche residenti inToscana con accertata disabilità che:necessitano di assistenza personale,dichiarano di voler fare vita indipendente e condividono le finalità dell’Associazione e partecipano alle sue attività con la loro opera competenze e conoscenze.

  3.Le persone di cui al comma precedente possono fare richiesta di ammissione all'Associazione; la Segreteria Operativa delibera su di essa.  Contro tali deliberazioni, gli interessati possono ricorrere all’Assemblea deiSoci.

  4.Nel caso l'aspirante socio dichiari che le particolari ed eccezionali condizioni di disabilità non gli consentono di partecipare alla vita associativa, egli può essere ammesso solo su proposta adeguatamente motivata da parte della Segreteria Operativa e con decisione inappellabile dell'Assemblea dei Soci assunta con la maggioranza prevista dall'assemblea ordinaria.

  5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.  Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio e introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

  1. Gli associati hanno il diritto di:

-       eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, salvo l’incompatibilità di cui al comma che segue;

-       essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

-       frequentare i locali dell’Associazione;

-       partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

-       concorrere all’elaborazione e realizzazione del programma di attività;

-       essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

-       prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

-       fruire in via prioritaria ma non esclusiva dei servizi e delle prestazioni fornite dall'associazione.

  2.L'elezione alle cariche sociali dell'Associazione è incompatibile con gli incarichi di direzione, gestione o rappresentanzad'istituti assistenziali, strutture sanitarie e/o di formazioni politiche.

  3. Gli associati hanno l’obbligo di:

-       rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

-       versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

-       rispettare le deliberazioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie;

-       partecipare – per quanto possibile – all’attività dell’Associazione.

 

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

  2. L’associato, checontravvienegravementeagliobblighi del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, o manca gravemente di rispetto agli altri associati, oppure mette in pratica atti e comportamenti gravemente contrari ai princìpi della vita indipendente dei disabili, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.   La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

  3. L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

  4. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare la sua decisione per iscritto alla Segreteria Operativa, che dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

  5.La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

  6.I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

  7.Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

  8.Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

Art. 6 (Organi)

  1. Sono organi dell’Associazione:

-       l’Assemblea;

-       la Segreteria operativa;

-       il Rappresentante legale;

-       l’Organo di controllo.

 

Art. 7 (Assemblea)

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

  2. Ciascun associato ha un voto.

  3. Sono ammessi l’intervento all’assemblea e il voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

  4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

  5. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

  6. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

  7. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-       nominai componenti degli organi associativi, fatta eccezione per il rappresentante legale;

-       revoca i componenti degli organi associativi;

-       approva il bilancio di esercizio;

-       delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-       delibera sui ricorsi proposti da terzi avverso il diniego di ammissione da parte della Segreteria Operativa;

-       delibera sulla esclusione degli associati;

-       delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

-       delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

-       approva gli eventuali regolamenti;

-       delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

-       delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

  8. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 degli associati.

  9. I lavori delle assemblee sono coordinati da un presidente eletto di volta in volta all'inizio della seduta.

  10. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.  Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

  11. Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione e di almeno la metà più uno degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  12. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

 

Art. 8 (Segreteria operativa)

  1. La Segreteria operativa è l’organo di amministrazione dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

  2. Rientra nella sfera di competenza della Segreteria operativa tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

-        eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

-        formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-        predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

-        predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

-        eleggere, al suo interno, il Rappresentante Legale dell'Associazione;

-        revocare il Rappresentante Legale dell'Associazione;

-        stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

-        deliberare sulla ammissione degli associati;

-        deliberare spese ordinarie per il normale funzionamento dell'Associazione;

-        organizzare servizi di consulenza e corsi di formazione nonché predisporre la diffusione di testi utili per il raggiungimento degli scopi statutari, ricorrendo a prestazioni volontarie e retribuite da parte sia di soci che di altre persone;

-        curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;

-        deliberare sulle domande di recesso degli associati;

-        nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo, deliberare le somme da erogare per la vita indipendente delle singole persone con disabilità: tali deliberazioni vengono effettuate sulla base delle direttive stabilite dall'Assemblea dei soci, fatto salvo il diritto dei singoli richiedenti di far ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dall'avvenuta presa visione della deliberazione;

-        preparare per l'assemblea delle note di presentazione di nuovi soci e di espulsione di soci contrari ai fini dell'associazione stessa;

-        convocare le assemblee su richiesta dei soci verificandone le motivazioni.

  4. La Segreteria operativa è formata da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

  5. I componenti la Segreteria operativa sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

  6. La Segreteria operativa si riunisce almeno una volta al mese.

  7. La Segreteria operativa è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

  8. Le deliberazioni della Segreteria operativa sono assunte a maggioranza dei presenti.

  9. Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, i componenti la Segreteria operativa devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

  10. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti la Segreteria operativa è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 9 (Rappresentante legale)

  1. Il Rappresentante legale rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

  2. Il Rappresentante legale è eletto dalla Segreteria operativa tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

  3. Il Rappresentante legale dura in carica quanto la Segreteria operativa e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dalla Segreteria operativa, con la maggioranza dei suoi componenti.

  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato della Segreteria operativa, il Rappresentante legale convoca l’Assemblea per la nomina della nuova Segreteria operativa.

  5. Il Rappresentante legale convoca l’Assemblea e la Segreteria operativa, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

Art. 10 (Organo di controllo)

  [1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

  4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

  5. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

  6. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.]

 

Art. 11 (Revisione legale dei conti)

  [1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.]

 

Art. 12 (Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti la Segreteria Operativa, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  <1. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.>

 

Art. 14 (Bilancio di esercizio)

  1. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, [ai sensi dell’ art. 13, commi 1-3, del Codice del terzo settore], e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

  2. Esso è predisposto dalla Segreteria Operativa, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce [e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore].

 

Art. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

  [1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

  2. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il milione di euro annui, l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.]

 

Art. 16 (Libri)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:

-       libro degli associati, tenuto a cura della Segreteria operativa;

-       libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Segreteria operativa;

-       libro delle adunanze e delle deliberazioni della Segreteria operativa, tenuto a cura dello stesso organo;

-       [il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo].

  [2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi nella modalità della consultazione in sede alla presenza di almeno un componente della Segreteria operativa].

 

Art. 17 (Lavoratori)

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura [ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117].

 

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  <1. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione Vita Indipendente e nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

  <1bis. I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti a fini di pubblica utilità conformi allo spirito ed agli scopi dell'Associazione.>

  [1. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo associativo competente.]

  [2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.]

 

Art. 19 (Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto [dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile,] dal Codice civile.

 

Art. 20 (Decorrenza della efficacia o inefficacia di alcune norme)

  1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., recante il codice del Terzo settore, e in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 20 del 27/12/2018 e dall’Agenzia delle Entrate in base ai quali le ONLUS devono effettuare nei termini di legge gli adeguamenti statutari necessari, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso e che, nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore, si precisa quanto segue:

  • le clausole / paragrafi / frasi statutarie comprese tra parentesi quadre “[ ]” sono nuove clausole conseguenti all’adeguamento statutario reso necessario dalla disciplina del Terzo settore la cui efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
  • le clausole / paragrafi / frasi statutarie comprese tra i simboli minore “<” e maggiore “>” sono clausole già esistenti rese a suo tempo necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore che diventeranno inefficaci alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
  • le clausole / paragrafi / frasi statutarie non comprese tra simboli sono immediatamente efficaci.