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Presentazione

Manifestazione 'liberi di fare'

Manifestazione 'liberi di fare' in piazza della Repubblica a Firenze il 3 novembre 2017

Manifestazione 'liberi di fare' in piazza della Repubblica a Firenze il 3 novembre 2017


Manifestazione 'liberi di fare'

Manifestazione 'liberi di fare' in piazza della Repubblica a Firenze il 3 novembre 2017

Manifestazione 'liberi di fare' in piazza della Repubblica a Firenze il 3 novembre 2017


Manifestazione 'liberi di fare'

Manifestazione 'liberi di fare' in piazza della Repubblica a Firenze il 3 novembre 2017

Manifestazione 'liberi di fare' in piazza della Repubblica a Firenze il 3 novembre 2017


di Raffaello Belli

  La Legge 22 dicembre 2021, n. 227 su "Delega al Governo in materia di disabilità" all’articolo 2 comma 2 lettera h) punto 1) stabilisce: coordinare le disposizioni introdotte ... facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ... al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti”.

  Dunque, in base a questa legge ancora in vigore, chi ha l'indennità di accompagnamento continua a riceverla a prescindere dall’età.  Questa legge ribadisce infatti correttamente che si tratta di un “diritto acquisito” e nessuna legge stabilisce limiti di età per l’indennità di accompagnamento.

  Sempre in base a questa legge, purtroppo ben altro discorso è per chi non riceve ancora l'indennità di accompagnamento, magari perché ha una disabilità ancora leggera destinata ad aggravarsi oppure perché non è ancora disabile e lo sarà in futuro.  Parimenti, la questione si fa più complicata per chi ancora non è nato e magari sarà disabile.  Infatti, nella Legge n. 227 è prevista la separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori[1].  Questo punto è molto pericoloso per via della prassi di riconoscere meno servizi ai disabili anziani rispetto a chi è più giovane: è inammissibile che chi ha un’identica incapacità riceva prestazioni inferiori qualora il soggetto sia diventato anziano.  Tanto più se si considerano l’isolamento di troppi anziani e il fatto che tante patologie legate alla senilità si prevengono e si curano proprio con tutta l’assistenza personale necessaria a garantire in concreto l’autodeterminazione e con la socialità.

  Inoltre, per vari motivi che non vengono approfonditi qui, parimenti pericoloso può essere che, in questa stessa Legge n. 227, viene stabilito di accertare e valutare la disabilità[2] in base all’ICF, al’ICD e a quanto stabilito dalla Convenzione dell’Onu sui disabili[3].

  Poi è venuta la Legge 23 marzo 2023, n. 33 su "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane".

  Innanzitutto per gli anziani viene stabilito assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi assistenziali già in atto, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge[4].

  È senz’altro positivo che ci sia “assicurando.  Tuttavia ci sono, prevalenti, due questioni negative, verosimilmente collegate fra loro.

  La prima riguarda il fatto che di solito viene scritto “assicurando il diritto”, mentre in questa legge c’è solo “assicurando”, quindi non c'è più il diritto per gli anziani di poter vivere la propria vita.  La mancanza di questo diritto viene resa ancora più chiara dal fatto che la possibilità di vivere in concreto la propria vita viene subordinata alle compatibilità finanziarie.

  Il fatto è che le compatibilità finanziarie vengono decise non da Dio (per chi ci crede) o dalla natura, ma dalle maggioranze politiche in Parlamento o nel Consiglio regionale.

  Ovvero, se ci dicono che non ci sono più risorse per il cd. “sociale”, non è perché in assoluto non esiste altro denaro.  Bensì dipende dal fatto che tutti i partiti cosiddetti “politici” si genuflettono di fronte a chi ha veramente il potere e vuole destinare le risorse pubbliche a ben altri scopi (ad esempio alle armi).  Siccome la nostra vita è un diritto fondamentale e inviolabile, è costituzionalmente illegittimo e politicamente vergognoso che la possibilità di esercitare in concreto questo diritto venga decisa dalle maggioranze politiche.  Si tratta di un diritto fondamentale il cui concreto esercizio deve essere comunque garantito a prescindere dalle maggioranze politiche.

  Inoltre in questa Legge n. 33 viene prevista l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa ... di una prestazione universale graduata a secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona ... Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento[5].

  Molte persone temono, non senza fondamento, che l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento nella “prestazione universale” in pratica voglia dire che questa indennità scomparirà per i disabili anziani.

  In primo luogo va tenuto presente che questo assorbimento non è previsto per tutti i disabili anziani, ma sarà possibile soltanto per quei disabili anziani che diventano non autosufficienti e richiedono espressamente la “prestazione universale.  Dunque questa legge stabilisce che l'indennità di accompagnamento non può essere tolta alla leggera.

  Va inoltre ricordato che si diventa non autosufficienti quando si hanno le patologie degenerative della vecchiaia quali l'Alzheimer, il Parkinson, la demenza senile ecc..

  Quando queste patologie degenerative raggiungono la fase estrema, allora la persona anziana ha necessità di assistenza personale continuativa e su tutti gli aspetti della vita.  In questa fase estrema di non autosufficienza, diciamo così “totale” solo per intenderci, probabilmente la persona anziana forse ha necessità di un’assistenza personale sia qualitativamente che quantitativamente analoga indipendentemente dal fatto che quella stessa persona sia “soltanto” non autosufficiente “totale” (ad es. per Alzheimer molto avanzato) oppure da decenni sia anche invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento (ad esempio per tetraplegia).  In tal caso, almeno da un punto di vista astratto, può avere un senso l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento nella“prestazione universale”, salvo precisare che ciò sarà corretto soltanto se:

I.    la “prestazione universale” sarà un cd. “diritto soggettivo perfetto”, ma questo non risulta nella Legge n. 33 di cui sopra;

II.    la “prestazione universale” sarà di un importo idoneo a coprire le enormi necessità assistenziali di una persona in quella situazione, e potrebbe essere ingenuo pensare che ciò accadrà. Con in più in fatto che, al di là dell’aspetto meramente formale, va prestata la dovuta attenzione alla sostanza della disperazione delle famiglie che si trovano in casa una persona con non autosufficienza “totale” e con invalidità totale.  Per cui è almeno una grave vessazione togliere la miseria dell'indennità di accompagnamento a queste persone se si pensa alle ricchezze colossali sperperate, fra l’altro, per le armi, l’evasione fiscale, gli ordini dell’Unione Europea e la Banca Centrale Europea, la mafia, i finanziamenti donati in vario modo alle imprese private, ecc..

  Se non altro per via della probabile inesistenza di questi due requisiti visti qui sopra, sarebbe doverosa molta cautela prima di assorbire l'indennità di accompagnamento.  Inoltre molte perplessità derivano dal fatto che non poche persone anziane, pur essendo non autosufficienti, sono ancora in una fase non finale delle patologie degenerative legate alla senilità.  Per cui per queste persone è sì indispensabile l’assistenza personale, ma è realistico ritenere che sia necessaria meno assistenza personale di quella necessaria ad una persona con la stessa non autosufficienza, ma che al tempo stesso è anche invalida tot Content-Length: 22793 Origin:a).  In tal caso, l'indennità di accompagnamento potrà essere legittimamente assorbita nella “prestazione universale” soltanto se, nel caso specifico, quest’ultima conterrà una maggiorazione sufficiente a far fronte alle più rilevanti necessità assistenziali della persona tetraplegica, e sempreché la “prestazione universale” sia un diritto soggettivo perfetto.

  Quindi ad un disabile anziano l'indennità di accompagnamento rimane come un diritto.  Essa potrà essere assorbita soltanto quando coesistono questi tre fattori:

1)  il disabile ha, in misura significativa, almeno una delle patologie degenerative della vecchiaia;

2)  per far fronte alle conseguenti maggiori necessità assistenziali, non sono più sufficienti le risorse pubbliche già erogate a quella persona a seguito della disabilità;

3)  di conseguenza quella persona disabile e anziana si trova costretta di fatto a richiedere “espressamente” la “prestazione universale.

  Inoltre, da un punto di vista giuridico, assorbimento dell'indennità di accompagnamento non vuol dire l’eliminazione della copertura di bisogni e diritti che è possibile coprire con questa indennità.  Ovvero, l'indennità di accompagnamento potrà essere legittimamente assorbita soltanto se la “prestazione universale”, prevista in questo punto della Legge n. 33, coprirà anche tutte le necessità attualmente coperte dall'indennità di accompagnamento, senza creare discriminazioni dirette o indirette.

  Per di più, l'indennità di accompagnamento è un“diritto acquisito” finalizzato a far fronte alle necessità assistenziali conseguenti alla disabilità.  Quindi, tale indennità potrà essere legittimamente assorbita nella “prestazione universale” soltanto se la “prestazione universale” sarà un cd. “diritto soggettivo perfetto”.  Ma questo non risulta nella Legge n. 33 di cui sopra.

  Purtroppo, è però realistico aspettarsi che tutto quanto visto nei due paragrafi precedenti non accadrà su iniziativa del Governo.  Perciò, è necessario mobilitarsi fortemente, e fin da subito, per impedire passi indietro su questo tema.

  In particolare, piuttosto che puntare sui decreti attuativi, sarebbe decisivo agire affinché una legge in approvazione in questi mesi in Parlamento fosse inserita la frase: “Nell’articolo 5 comma 2 lettera a) punto 1) della legge 23 marzo 2023, n. 33, dopo le parole “assorbe l'indennità di accompagnamento” sono aggiunte le parole “soltanto su specifica richiesta della persona anziana non autosufficiente titolare di tale indennità, o di chi ne ha la tutela”.”.

  Qualora non si riesca ad ottenere ciò, è comunque probabile che saranno possibili molti ricorsi al giudice, Corte costituzionale inclusa, per impedire l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento.

  Viene da osservare che, in primo luogo, la Costituzione impone alla Repubblica di semplificare la vita dei disabili gravi.  Viceversa queste leggi la complicano non poco.

  Siccome mi sembra che, sulla separazione degli anziani, fra la Legge n. 227 e la Legge n. 33 vi siano decisive linee di continuità, rilevo che la Legge n. 227 fu approvata quando c'era il governo Draghi mentre la Legge 33 è stata approvata con il governo Meloni.  E i due partiti principali della maggioranza che sosteneva il Governo Draghi erano il “Movimento 5 Stelle” e il “Partito Democratico”, mentre i due partiti principali della maggioranza che sostiene il Governo Meloni sono “Fratelli d’Italia” e la “Lega”.



[1]    Legge n, 227 del 2021 articolo 2 comma 2 lettera a)  punto 3).

[2]    Stessa Legge n. 227, articolo 2 comma 2 lettera b): “con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base”.

[3]    Stessa lettera b) della nota precedente, ma punto 1): “previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o istituti”.

[4]    Legge n. 33 del 2023, articolo 2 comma 2 lettera h).

[5]    Stessa Legge n. 33, ma articolo 5 comma 2 lettera a) punto 1).