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In tutto il testo, per quanto riguarda i progetti, è stata tolta la parola “individuali” o “individualizzati”. Questa omissione, in primo luogo, risulta inammissibile perché il principio giuridico della”individualizzazione” risulta essere ormai consolidato. In secondo luogo questa omissione sembra incomprensibile data appunto, se non altro, questa consolidazione. Del resto il principio umano di poter individualizzare la propria esistenza è di fondamentale importanza.
Inoltre, o per esempio, nell’art. 3, dopo “previste” nel progetto, accanto alla parola “individualizzato”, ci dovrebbe essere la parola “autodeterminazione”. Questo discorso dell’autodeterminazione è infatti rilevante negli articoli 2 – 3 della Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella Convenzione dell’Onu sui disabili e nella legge 104.
E’ assolutamente inaccettabile che questi finanziamenti finiscano al raggiungimento del 65° anno di età (art. 4).
Fin dall’antica Grecia fu chiarito che eguaglianza vuol dire “regolamentare in una maniera ragionevolmente diversa situazioni oggettivamente differenti”. Il fatto è che, allo scoccare del 65° anno, di per sé non si verifica nessun fatto che rende la situazione del disabile oggettivamente differente da quella di chi ha meno di 65 anni.
La differenza si verifica al sopraggiungere dei fenomeni legati alla senilità. Di regola però questo succede raramente a quell’età. Molto più spesso queste differenze si verificano ben più là negli anni, a volte a 70, molto più spesso a 80 anni, e qualche volta anche a 90 e passa anni. Oltre al fatto che a volte questi fenomeni non si verificano mai nel corso della vita di una persona.
E’ perciò inammissibile che a 65 anni una persona, per via del fatto che è costretta a vivere da disabile, venga costretta alle prestazioni riservate alle persone affette dalla senilità.
In altre parole, prendere un “disabile”, che a 65 anni ha ancora pienissima voglia di vivere la vita, e costringerlo a vivere con le prestazioni previste da chi è affetto dai fenomeni della senilità significa accompagnarlo ad una morte precoce. Le forme, i modi e i tempi sono sicuramente molto diversi da quelli del nazismo, e questo va sottolineato, però, di fatto, il risultato ultimo che si va configurando non è troppo diverso.
In proposito va sottolineato che questo fatto del limite d’età non è affatto previsto dall’art. 2 Cost. per il godimento dei diritti inviolabili e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea neppure dalla Convenzione dell’Onu sui disabili e dalla legge 104 per quanto riguarda la vita indipendente. In più l’art. 4 dello Statuto della Regione Toscana prevede come priorità la vita indipendente anche per gli aniani
In ogni caso è una condanna che non può essere accettata. E per evitare questa condanna può essere dignitoso anche ricorrere a gesti estremi.
E’ comprensibile che da parte della pubblica amministrazione ci siano esigenze burocratiche specifiche. Però qui ci sono di mezzo diritti inviolabili della vita. E gli articoli 2 e 3 della Costituzione impongono che dette esigenze amministrative debbano essere subordinate a questi diritti fondamentali.
All’articolo 67 vengono indicati alcuni criteri per arrivare a stabilire le necessità del soggetto.
E’ di fondamentale importanza che questi criteri devono essere valutati non in maniera “oggettiva” o secondo le preferenze degli “operatori”, bensì il loro “peso” va ponderato in relazione alla volontà del soggetto disabile.
Ad esempio una stessa difficoltà fisica può acquistare un peso diverso se il soggetto, ad esempio, ama stare in casa a leggere o ad usare il computer, oppure vuole uscire spesso per fare una vita sociale attiva. Si tratte di due diritti parimenti inviolabili, che si risolvano in un peso diverso.
Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda la situazione abitativa e familiare. Ad esempio, ad una “assistente sociale” può tornare comodo se un disabile vive con due genitori anziani che lo aiutano. Però il peso della situazione deve essere valutato diversamente a seconda che al disabile piaccia o non piaccia vivere con quei due genitori anziano e farsi aiutare da loro.
Sempre all’articolo 67 la valutazione attraverso l’Isee addirittura di tutto il nucleo familiare. Questo è assolutamente inammissibile per i motivi che ho esposto nel mio ultimo libro a cui rinvio.
Per quanto riguarda la tabella 1 all’art. 78 questa sembra essere fumo negli occhi per gli sprovveduti.
Sopratutto perché considerando tutti i fattori pare trattarsi di un centinaio elementi che dovrebbero essere valutati per stabilire le necessità del disabile.
In primo luogo è impossibile, o cervellotico, dividere il disabile in un centinaia di valutazioni diverse. In secondo luogo è illusorio pensare di poterlo fare in maniera oggettiva perché si tratta di persone e della loro intimità, e non di macchine. In terzo luogo il disabile è una persona che deve essere valutata nella sua complessità perché ci sono elementi che possono compensarsi o aggravarsi a vicenda. Ed omettere queste valutazioni porta a gravissimi errori.
In quarto luogo si tratta di valutazioni molto sottili, difficili ed opinabili. Per cui portarle ad essere un centinaio genera sicuramente degli errori che si cumulano a vicenda facendo perdere il senso complessivo della valutazione.
Va infine rilevato che alla situazione economica viene attribuito un punteggio massimo assolutamente eccessivo, sempre per i motivi che ho esposto nel mio libro “VIVERE EGUALI”.
Per quanto riguarda la tabella 2 non ho i dati per valutare se e quando queste fasce siano in grado di coprire compiutamente esigenze effettive.
Va poi rilevato che il tetto massimo annuo ivi previsto è decisamente apprezzabile in relazione a quanto previsto da altri enti, viceversa è assolutamente inadeguato in relazione alle esigenze vere per l’autodeterminazione di chi ha gravi disabilità.
Per quanto riguarda l’autodichiarazione di cui all’art. 89 vanno rilevate un paio di elementi fondamentali.
In primo luogo deve essere chiarito bene che si tratta di autodichiarazione per grandi voci con arrotondamento, per eccesso o difetto, alle centinaia e vanno fatte delle esemplificazioni (es. pulire casa, fare la spesa, attività sportive, ecc.).
Inoltre va chiarito molto bene che i controlli vengono fatti verificando se il disabile usufruisce davvero di quelle prestazioni e non chiedendo le pezze d’appoggio. Se non si specifica bene questo, si tratta di un castello di carta e, di fatto, significa chiedere la rendicontazione di tutto. Viceversa, ad es. con la parola “documentazione” nel comma 1, e con “specifici controlli” del successivo articolo 9 10 pare proprio che sia ammissibile chiedere le pezze d’appoggio. Se il regolamento non chiarisce bene questo punto tutti i discorsi fatti decadono e si torna al vecchiume ingestibile.
Il vero evolversi della vicenda di Roberto Guerri ci conferma tragicamente che non si tratta di questioni da prendere alla leggera. Al contrario, quando si ha a che fare con aspetti concretamente connessi con la vita delle persone, è necessaria e doverosa la massima cautela.
Per quanto riguardo l’ultimo comma dell’art. 8 9, per quanto riguarda il “recupero sulle successive mensilità” in caso di “rendicontazione parziale”, deve essere stabilito che non si procede a detto recupero qualora la “rendicontazione parziale” sia dovuta all’impossibilità assoluta a fare diversamente.
Lo stesso discorso dell’impossibilità assoluta per il disabile vale per la lett. g) del successivo art. 10 1.
La lett c) sempre del successivo art. 10 1 deve essere eliminata.
In primo luogo perché altrimenti questo significa fa rientrare dalla finestra il discorso della rendicontazione totale che si era detto di voler eliminare.
In secondo luogo, certo che il lavoro nero deve essere eliminato, ma i problemi del lavoro nero sono ben diversi da quelli del singolo disabile grave, che si trova costretto a ricorrere ad una lavoratore al nero ad es. privato per bere un bicchiere d’acqua, andare in bagno, ecc.
Ma sopratutto va considerato che il disabile, per vari e importanti motivi, ha tutto l’interesse a ricorrere al lavoro regolare, anche per motivi che ho esposto nel mio libro “VIVERE EGUALI”, Se ricorre al lavoro nero lo fa perché costretto per sopravvivere con l’ampia insufficienza dei fondi erogati dagli enti pubblici. Quindi, codesto Comune non può da un lato dire ti do risorse ampiamente insufficienti, e dall’altro toglierle subito dopo perché il disabile non riesce a fare tutto a regola d’arte con quelle risorse inadeguate. Non si può insomma pretendere la botte piena e la moglie ubriaca a scapito di chi a gravi disabilità.
Non è previsto che, di regola, i contributi destinati a chi ha gravi disabilità vengono stanziati per l’intero anno solare. Senza, cioè, dover provvedere al rinnovo ogni pochi mesi. E non è neanche previsto che sia compito dei servii sociali, alla fine di ogni anno solare, assicurare il rinnovo del contributo per tutto il successivo anno solare. Si tratta di due punti estremamente importanti al fine di salvaguardare la dignità di chi è costretto a vivere con gravi disabilità.
E infine, ma non meno rilevante: è certamente importante e doveroso da parte delle istituzioni ascoltare i rappresentanti delle varie categorie sociali, in questo caso delle associazioni dei disabili. Va tuttavia sottolineato che in questo caso si tratta di costruire dei servizi, ed è quindi essenziale la necessaria competenza, sopratutto se si vuole eliminare conflittualità evitabile. In particolare, per quanto riguarda la vita indipendente, in tutto il mondo questa è stata costruita in stretta collaborazione con le organizzazioni, e sopratutto con le persone, che conoscono bene l’argomento. In termini un po’ diversi si può dire che un ciabattino può essere senz’altro stimabilissimo nel suo lavoro e nella sua vita sociale. Tuttavia si comprenderebbe bene il modo d’intendere l’intelligenza da parte di una persona che, per avere una buona fetta di carne si rivolgesse ad un ciabattino.
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